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Sign for Aiutaci a garantire l'effettiva applicazione dell'art. 27 Cost.(funzione rieducativa della pena)

Mercoledi',23 Marzo 2011: interrogazioni per l'assunzione degli educatori penitenziari

Mercoledi',23 Marzo 2011,

(rinvio del 16 Marzo 2011)

in commissione giustizia discussione delle interrogazioni orali per l'assunzione degli educatori penitenziari.


5-04298 Cassinelli: Sull’iter del concorso pubblico per educatore penitenziario


5-04314 Ferranti: Questioni relative all’assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario




Per leggere il testo delle interrogazioni vai su news giornaliere o etichetta interrogazioni parlamentari




Carceri:necessario assumere educatori,assistenti e psicologi.

26 agosto 2010



Giustizia: Bernardini (Radicali); basta morti in carcere, varare in fretta misure deflattive



“Il tempo dell’illegalità e dell’inciviltà carceraria italiana è scandito ad un ritmo impressionante dalle morti, dai suicidi. Dico al Governo e ai miei colleghi parlamentari che così numerosi hanno partecipato all’iniziativa del Ferragosto in carcere, che occorre fare in fretta a varare, intanto, misure adeguate a decongestionare la sovrappopolazione carceraria”. Lo afferma Rita Bernardini, deputata Radicale, membro della Commissione Giustizia della Camera, dopo la morte di un detenuto a Sulmona. “Il disegno di legge Alfano - così come svuotato dalla Commissione Giustizia della Camera - non serve a spegnere l’incendio di disperazione e di morte che sta divampando - prosegue.Affidare infatti ai Tribunali di sorveglianza la valutazione della pericolosità sociale e l’idoneità del domicilio per consentire di scontare ai domiciliari pene residue sotto i 12 mesi, significa paralizzare tutto: la valutazione arriverà troppo tardi! Si dia ai direttori degli istituti penitenziari questo compito che saprebbero fare meglio e più in fretta dei magistrati di sorveglianza. Ridimensionata almeno un po’ la popolazione detenuta, occorre immediatamente riformare il sistema come previsto dalle mozioni approvate in gennaio dalle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama a partire dallo stop all’uso indiscriminato della carcerazione preventiva e alla depenalizzazione dei reati minori, per arrivare alle misure e pene alternative che si rivelano molto più efficaci del carcere ai fini della rieducazione e del reinserimento sociale, all’adeguamento degli organici penitenziari (agenti, educatori, psicologi, assistenti sociali), alle possibilità di lavoro per i detenuti, agli istituti di custodia attenuata dove i tossicodipendenti possano curarsi”.





5 luglio 2010





Carceri: Favi, "Bene Tg2, condizioni indegne per detenuti e lavoratori"



Dichiarazione di Sandro Favi responsabile Carceri del Partito Democratico



L’inchiesta del Tg2 sulla drammatica situazione delle nostre carceri evidenzia ciò che il Partito Democratico denuncia da mesi, e cioè condizioni di vita per i detenuti e per i lavoratori penitenziari del tutto indegne. Quelle viste all’Ucciardone sono situazioni che in realtà riguardano la stragrande maggioranza delle carceri italiane. Le morti in carcere e gli atti di autolesionismo sono segnali inequivocabili: occorre attuare da subito politiche penitenziarie che decongestionino gli istituti. È assolutamente necessario investire sulle misure alternative alla detenzione e sull’aumento di agenti di polizia penitenziaria, di educatori, di assistenti sociali e psicologi.



Finora il ministro Alfano e il direttore delle carceri Ionta hanno saputo solo ipotizzare un piano carceri che avrà lunghissimi tempi di realizzazione e che non inciderà minimamente per un miglioramento della situazione nell’immediato.



Così non va.









Lettere: senza assunzione personale educativo il ddl Alfano è inutile





Comunicato stampa, 29 maggio 2010





Ai deputati di commissione bilancio



e giustizia camera









Al sottosegretario



On. Caliendo









Al sottosegretario



On. Giorgetti Alberti







Egregi Onorevoli,



dopo aver appreso la notizia sul parere negativo della Commissione Bilancio sugli artt. 2 quater e 2 sexies del Ddl Alfano questo Comitato ritiene necessario porre alla Vostra attenzione alcune osservazioni. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru 2.060 svuoterebbe di significato il Ddl Alfano riducendolo ad una imago sine re.



L’investimento in risorse umane è propedeutico alla concreta materializzazione della normativa contenuta nel provvedimento. Secondo quanto enunciato dall’art. 1 comma 3 del Ddl. il magistrato di sorveglianza decide sulla base della relazione inviatagli dall’istituto penitenziario.



Alla luce della normativa penitenziaria è l’educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di sintesi, cioè di quella relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per la decisione finale sulla misura alternativa.



Senza l’incremento di ulteriori unità di personale pedagogico la situazione del sovraffollamento carcerario non potrà mai essere risolta né tantomeno potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano le carceri italiane.



Pochi educatori significa poche relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza. Pochi educatori significa impossibilità di fare il trattamento. Pochi educatori significa stasi della concessione di misure alternative. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru creerebbe un vero e proprio effetto boomerang che provocherebbe la totale paralisi del Ddl Alfano.



La Commissione Giustizia dopo aver preso atto della grave situazione di disagio in cui versano le carceri italiani ha dato voce all’articolo 27 della Costituzione decidendo di investire su quello che già nel Settecento Beccaria definiva “il più sicuro mezzo di prevenire i delitti” ossia l’educazione.



L’approvazione dell’articolo aggiuntivo che esclude il Dap dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni costituisce una vera e propria presa di coscienza dell’assunto secondo il quale non può esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l’investimento in risorse umane.



Si evidenzia inoltre che l’emendamento è già stato “riformulato” originariamente infatti prevedeva l’obbligo per il governo,dopo l’invio della relazione per l’adeguamento della pianta organica, di predisporre entro 2 mesi un piano straordinario di assunzioni.



La totale eliminazione di questo emendamento volto alla concreta applicazione della misura alternativa sulla quale questo Governo intende puntare per risolvere il dramma del pianeta carcere renderebbe inutile l’approvazione di un Ddl che non riuscirebbe mai ad essere attuato.



Ci sarebbe infatti una vera e propria antinomia tra norma e realtà. La realtà è che la situazione carceraria italiana è drammatica e preoccupante.



I continui suicidi in carcere sono da porre in relazione con le insopportabili condizioni di disagio in cui vivono i reclusi delle carceri italiane alla carenza di trattamento e attività rieducative e alla mancata assistenza psicologica dovuta alla cronica carenza di personale educativo



Ebbene, l’Italia, Paese democratico, è stata condannata dalla Cedu per trattamento degradante e disumano. A tale situazione va data una risposta concreta, soprattutto se si considera che il bilancio dello stato potrebbe essere aggravato dalle condanne della Cedu (Sic!).



Inoltre non si comprende come la crisi riguardi solo le risorse umane e non anche lo stanziamento dei fondi per l’edilizia penitenziaria ,infatti, una volta costruite nuove carceri queste rimarranno inutilizzate (Sic!) Un esempio è fornito dal carcere di Agrigento e dal carcere di Rieti, a Pinerolo inoltre, c’è un carcere vuoto da 10 anni ma è già stata individuata un’area per costruir un nuovo carcere (fonte Girodivite).



Per un provvedimento importante, come quello in esame, che punta sulla rieducazione e sul recupero del reo, occorre assumersi delle responsabilità serie, perché l’incremento del personale pedagogico rappresenta il sine qua non della correlazione legge - realtà.



Ancora una volta si evidenzia inoltre che il “decantato” vulnus di copertura finanziaria può essere sanato attingendo dai fondi della Cassa delle Ammende che secondo quanto disposto dall’art 129 III comma del Dpr 30 giugno 2000, n. 230, devono essere destinati ai programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione”e non all’edilizia penitenziaria (Sic!) . Qualora il Governo non intenda attingere i fondi necessari dalla cassa delle Ammende potrebbe ricavarli dai fondi del Fug, visto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che assegna per la prima volta le quote delle risorse sequestrate alla mafia e i proventi derivanti dai beni confiscati al Fondo Unico Giustizia (Fug), nella misura del 50 per cento al Ministero dell’Interno e del 50 per cento al Ministero della Giustizia. Attingendo i fondi o dalla cassa delle Ammende o dal Fug non vi sarebbe alcun onere aggiuntivo in quanto gli stessi sono già previsti in bilancio.



Per le ragioni suesposte riteniamo che l’emendamento presentato dall’On. Donatella Ferranti e Schirru sia una vera proposta “bipartisan” che deve, necessariamente,trovare accoglimento così come è stato approvato in Commissione Giustizia.



Riteniamo altresì che il governo, dopo aver provveduto all’adeguamento della pianta organica anche in relazione alla popolazione detenuta ( quasi 70mila detenuti) debba predisporre un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003.



Una scelta in tal senso rappresenterebbe la chiave di volta per un chiaro e ben preciso impegno di responsabilità affinché la drammatica situazione che affligge il pianeta carcere possa finalmente essere risolta. Per tali ragioni auspichiamo che tutta la commissione bilancio della camera e il sottosegretario Alberto Giorgetti facciano una seria e proficua riflessione riconoscendo l’importanza ai fini dell’attuazione del Ddl in esame dell’emendamento Schirru 2.060.





FERRANTI SU DDL CARCERI,OTTENUTO ANCHE AMPLIAMENTO ORGANICO EDUCATORI PENITENZIARI.

Donatella Ferranti,PD:piano programmato di assunzioni del personale degli educatori.

Governo favorevole a emendamenti Pd per potenziamento personale penitenziario:piano programmato di assunzioni, per l`adeguamento degli organici del personale di Polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi.


18 maggio 2010


La commissione Giustizia della Camera ha cominciato a votare gli emendamenti presentati al ddl carceri e il Governo ha dato parere favorevole alle proposte di modifica del Pd che prevedevano il potenziamento del personale civile e amministrativo penitenziario (psicologi, educatori, ecc) e l’adeguamento delle piante organiche di carabinieri e polizia in funzione del nuovo impegno che dovranno svolgere per vigilare sui detenuti che trascorreranno agli arresti domiciliari l’ultimo periodo della loro detenzione. Il capogruppo del Pd in commissione giustizia, Donatella Ferranti, ha espresso soddisfazione per questo parere favorevole del Governo augurandosi che alla fine l’emendamento venga approvato.



Pd: nostre proposte sono su linea indicata da Napolitano

“Il Pd è pronto” a rispondere al monito del presidente della Repubblica sulla necessità di risolvere il sovraffollamento delle carceri e “a fare la propria parte”. Per questo, annuncia Sandro Favi, responsabile Carceri dei democratici, “nei prossimi giorni il nostro partito presenterà proposte su questi temi, in un quadro di sistema e in continuità e sviluppo delle mozioni approvate dal Parlamento già nei primi mesi di quest`anno”.

“Proporremo - spiega Favi - che si proceda alla revisione del codice penale, che vengano riviste le norme che determinano l`alta incidenza di imputati in custodia cautelare in carcere e quelle sul trattamento penale dei tossicodipendenti, che siano ampliate le opportunità di accesso alle misure alternative alla detenzione. Chiederemo inoltre al Governo - prosegue - un piano programmato di assunzioni, per l`adeguamento degli organici del personale di Polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, nonché gli indispensabili stanziamenti ed investimenti per ripristinare la corretta funzionalità ed operatività dei servizi e delle strutture”.

“Il Partito Democratico - conclude l’esponente del Pd - rinnova la stima e la fiducia degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e l`apprezzamento verso i dirigenti dell`Amministrazione penitenziaria, verso le professionalità socio-educative, sanitarie, amministrative e tecniche che, in questa fase difficile, dimostrano il proprio impegno con alto senso di umanità e qualificate competenze”.

Ferranti: "Iter rapido? Vediamo atteggiamento maggioranza su nostre proposte"

Carceri: Pd, "Testo migliorato in commissione, ma serve uno sforzo in più" Ferranti: "Iter rapido? Vediamo atteggiamento maggioranza su nostre proposte"

“Lo stralcio della messa in prova consentirà di esaminare rapidamente il provvedimento sulla detenzione domiciliare”. Lo dichiara la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti facendo notare come ‘la messa in prova non riguardava la popolazione carceraria e quindi non avrebbe avuto effetti sul grave stato di sovraffollamento delle carceri italiane. In ogni caso – sottolinea la democratica – il voto di oggi conferma il nostro giudizio negativo sul testo uscito dal consiglio dei ministri che era confuso ed inefficace anche perché privo di qualsiasi copertura finanziaria. Stiamo adesso valutando se aderire o meno alla richiesta di un voto in sede legislativa sul testo modificato nel corso dei lavori in commissione. La nostra disponibilità dipenderà anche dall’atteggiamento della maggioranza sulle nostre ulteriori proposte di modifica. In particolare: la tutela delle vittime di violenza domestica, il rafforzamento del personale di polizia (non solo quella penitenziaria) e del personale del comparto civile dell’amministrazione penitenziaria(educatori e psicologi)”.


Proposta emendativa 8.01.


Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:


«Art. 8-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.».
Ferranti Donatella, Schirru Amalia, Samperi Marilena, Amici Sesa



Proposta emendativa 8.03.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:


«Art. 8-bis. - 1. Al comma 8-quinquies, della legge n. 26 del 2010, dopo le parole Il Corpo della Polizia penitenziaria, sono inserite le seguenti il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,».
Schirru Amalia, Ferranti Donatella, Samperi Marilena, Amici Sesa



28-04-10


Dopo l'ennesimo suicidio in carcere (23 dall'inizio dell'anno), nel penitenziario di Castrogno, a Teramo, il parlamentare dell'IdV, Augusto Di Stanislao, ribadisce la necessita' di interventi diretti ed immediati da parte del Governo. ''Non e' piu' ammissibile - afferma il deputato IdV - una tale situazione di completa incapacita' da parte del Governo di affrontare concretamente le problematiche delle carceri in Italia''. Di Stanislao ricorda che ''dopo varie visite presso il carcere di Castrogno e altrettante interrogazioni ad Alfano, dopo una mozione a mia prima firma approvata all'unanimita', con la quale anche la maggioranza si e' impegnata in una serie di iniziative atte a risollevare una drammatica realta' focalizzando l'attenzione sul sovraffollamento e sulla carenza di personale penitenziario e di educatori, dopo l'annuncio dell'emergenza carceri di Alfano e del fantomatico piano carceri, dopo continue denunce e sollecitazioni dei sindacati sulla necessita' di intervenire sulle strutture, sugli organici, siamo ancora di fronte ad una situazione insostenibile e all'emergenza soluzioni''. ''Ho presentato da tempo - conclude Di Stanislao - una proposta di legge per istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla situazione delle carceri in Italia che, ora piu' che mai, diventa fondamentale per dare risposte e soluzioni ai molteplici problemi e disagi dell'intero mondo penitenziario''.




Di Stanislao:il ministro tace sulle assunzioni degli educatori,riferisca in parlamento.

“E’ giusta l’assunzione di 2.000 agenti così come evidenziato da Sarno, Segretario generale Uil Pa Penitenziari, per garantire il turnover e quindi supplire la carenza del personale di polizia penitenziaria, ma vi è una colpevole dimenticanza da parte del Ministro quando tace sulla necessità di garantire la presenza degli educatori così come previsto nella Mozione IdV approvata all’unanimità dal Parlamento.” Queste le parole dell’On. Di Stanislao che prosegue: “Non vorremmo che questo impegno del Ministro si focalizzi esclusivamente sull’edilizia carceraria e altresì non vorremmo che dietro la parola magica “stato di emergenza” si celi il grimaldello per ridare vita ad una ” Carceri d’oro 2″ che in barba alla procedure di appalti e alla trasparenza abbiano buon gioco, piuttosto che la pubblica utilità e l’urgenza, i furbetti delle sponsorizzazioni. Si segnala al Ministro, nel frattempo, che in Italia vi sono 40 penitenziari incompiuti ed inutilizzati in un Paese che ne ha 171 in tutto e nel Piano Carceri presentato non c’è cenno di recupero di questo patrimonio. Chiedo che il Ministro venga, così come richiesto in Aula, a riferire in Parlamento sugli impegni presi in relazione ai tempi e modi e risorse da impiegare. Nel frattempo con due distinte interrogazioni chiedo al Ministro quale modello di recupero intenda mettere in campo visto che non si parla assolutamente di assumere gli educatori e cosa intenda fare per i 40 penitenziari incompiuti.”


16 Marzo 2010:interrogazione a risposta in Commissione su assunzione idonei educatori penitenziari

Convocazione della II Commissione (Giustizia)

Martedì 16 marzo 2010

Ore 13.45

5-02550 Ferranti: In relazione all’assunzione di educatori penitenziari


Interrogazione a risposta in Commissione:

FERRANTI, MELIS, TIDEI e SAMPERI.



- Al Ministro della giustizia.

- Per sapere

- premesso che:

il 17 febbraio 2010 il Sottosegretario per la giustizia Caliendo è intervenuto in Senato sul tema dell'assunzione degli educatori penitenziari reclutati tramite il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003;

nel corso della succitata seduta, il Sottosegretario Caliendo ha affermato che entro aprile 2010 saranno assunti in via definitiva tutti gli educatori che hannosuperato i precedenti concorsi, oltre ai 170 già assunti (anche se agli interroganti risulta che siano stati assunti 97 educatori);

in realtà, l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso era già programmata con l'indizione dello stesso nel 2003, per il quale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria già disponeva dei fondi necessari;

lo stesso Ministro interrogato, onorevole Alfano, aveva riconosciuto l'improcrastinabilità e l'urgenza di assumere più unità di educatori quando, il 12 gennaio 2010, furono approvate alla Camera le mozioni sui problemi del carcere presentate da vari gruppi parlamentari;a fronte di una popolazione carceraria di 67.000 unità, il rapporto educatore/detenuto è di circa 1 a 1.000, cosa che rende in pratica impossibile lo svolgimento di qualsivoglia progetto rieducativo impedendo il corretto reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, così come previsto nel dettato costituzionale;

non avendo il Ministro interrogato ancora proceduto all'assunzione di ulteriori unità degli educatori, limitandosi a rimandare la questione ad un futuro confronto in merito con i Ministri Tremonti e Brunetta, sarebbe auspicabile ed urgente un rapido avvio della procedura di assunzione di educatori, almeno per completare la già esigua pianta organica, ulteriormente ridotta di circa 400 unità dal decreto legislativo n. 150 del 2009

se non ritenga opportuno procedere celermente all'assunzione di educatori attingendo dalla vigente graduatoria degli idonei risultante dal concorso pubblico a 397 posti di cui in premessa, al contempo prorogando la validità della stessa per almeno un quinquennio, al fine di permetterne lo scorrimento graduale per compensare il turn-over pensionistico, evitando l'indizione di nuovi concorsi che comporterebbe ulteriori oneri finanziari.

(5-02550)


Risposta all'interrogazione di Donatella Ferranti:dal 2011 assunzioni degli idonei educatori concorso,il comitato vigilera'.

Nel rispondere agli On. interroganti ritengo opportuno segnalare che il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo di "Educatore", Area C, posizione economica C1, dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16.4.2004 - IV serie speciale e si è concluso in data 9 luglio 2008.La graduatoria definitiva, immediatamente dopo l'approvazione del Direttore Generale con provvedimento dell'11 luglio 2008, è stata trasmessa all'Ufficio centrale per il bilancio per l'apposizione del visto di controllo.Nell'anno 2009, in ragione dell'entità dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della Legge 24.12.2007 n. 244, è stato possibile procedere all'assunzione dei primi 103 vincitori del predetto concorso a 397 posti.Quanto alle restanti 294 unità, la competente Direzione Generale di questa amministrazione ha già programmato il relativo piano di assunzione ricorrendo, per la copertura degli originari 397 posti a concorso, allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 15, co. 7, DPR n. 487/99 e successive integrazioni e modificazioni.I nuovi educatori - alcuni dei quali individuati tra i candidati idonei, ma non vincitori del concorso, attese le 12 defezioni intervenute per rinunce, mancate stipule del contratto o dimissioni da parte degli aventi diritto - hanno infatti già scelto la sede di destinazione e, entro aprile del corrente anno, saranno formalmente assunti con firma del relativo contratto.Per quanto riguarda, invece, l'auspicata possibilità di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria oltre il numero dei posti originariamente messi a concorso, mi corre l'obbligo di segnalare che tale eventualità non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 15, co. 7, del DPR n. 487/1994 e che pertanto, limitatamente all'anno in corso, non può essere attuata per mancato stanziamento dei fondi occorrenti.I fondi disponibili, infatti, sono stati impegnati sia per l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso per educatori, sia per l'assunzione degli idonei al concorso a 110 posti di contabile, a copertura dei posti previsti dal relativo bando ed in ragione delle gravi carenze riscontrate anche nell'area contabile.Dato atto di quanto sopra e, premesso che la validità delle graduatorie è indicata in tre anni dalla data della pubblicazione nei Bollettini ufficiali, faccio presente che, nel caso di specie, la validità della graduatoria del concorso a 397 posti è fissata al 31 maggio 2012 e che, pertanto, a partire dal prossimo anno, in presenza delle risorse economiche necessarie, potranno esservi le condizioni per procedere ad uno scorrimento della graduatoria, anche oltre il numero dei posti pubblicati.




24 febbraio 2010:

ordine del giorno su non riduzione organico educatori di Roberto Rao

La Camera,

premesso che

il provvedimento in esame prevede, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del contenimento della spesa pubblica;

il comma 8-quinquies dell'articolo 2 individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria;


nonostante le difficoltà operative, la scarsezza di mezzi e personale risulta, inopinatamente escluso da tale previsione il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere tra il personale delle amministrazioni non interessate dalla riorganizzazione delle piante organiche non solo quello di polizia penitenziaria ma anche quello civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, anche in vista dell'avvio del Piano carceri che necessiterà di adeguate risorse umane e professionali. 9/3210/41. Rao, Ria
.


Accolto come raccomandazione.




19 Febbraio 2010:

ordine del giorno su assunzione educatori di Donatella Ferranti e PD


La Camera,

premesso che:

l'articolo 17-ter stabilisce che, per l'attuazione del cosiddetto «Piano carceri» si conferiscono pieni poteri al Commissario straordinario che, per individuare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, potrà agire in deroga alla normativa urbanistica vigente, velocizzando procedure e semplificando le gare di appalto, utilizzando il modello adottato per il dopo terremoto a L'Aquila, derogando anche all'obbligo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a consentire agli interessati, proprietari delle aree che si intendono espropriare, la necessaria partecipazione al procedimento amministrativo;

la localizzazione costituisce di per sé variante e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato all'espropriazione e contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo e si introduce anche una deroga al limite dei subappalti, che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento, in deroga all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici; in sostanza, si affidano pieni poteri al Commissario straordinario, che potrà avvalersi anche del Dipartimento per la protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzioni lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, in deroga ai criteri di trasparenza e pubblicità e in palese contraddizione con la mozione Franceschini ed altri n. 1-00302 (approvata sostanzialmente all'unanimità alla Camera il 12 gennaio di quest'anno e accettata dal Governo) che impegnava chiaramente il Governo a garantire, nell'ambito dei progetti della nuova edilizia penitenziaria, i criteri di trasparenza delle procedure e l'economicità delle opere evitando il ricorso a procedure straordinarie, anche se legislativamente previste,

impegna il Governo

a verificare l'adeguatezza, in proporzione alla popolazione carceraria, delle piante organiche riferite non solo al personale di polizia penitenziaria ma anche alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, avviando un nuovo piano programmato di assunzioni che vada oltre il turn-over dovuto ai pensionamenti previsto dalla legge finanziaria per il 2010 e che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle nuove strutture penitenziarie, anche distribuendo meglio il personale sul territorio, concentrandolo nei compiti di istituto, sottraendolo ai servizi estranei, consentendogli un adeguato, costante ed effettivo aggiornamento professionale.

9/3196/13.
Donatella Ferranti.



Il comitato vincitori idonei concorso educatori dap in sostegno di Rita Bernadini

Educatori penitenziari sostengono la protesta di Rita Bernardini e Irene TestaRistretti Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini.Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini, impegnate in uno sciopero della fame perrichiedere l’esecuzione immediata di quanto proposto nelle cinque Mozioni parlamentari,unanimemente approvate nei giorni 11 e 12 gennaio 2010, riguardanti la situazione del sistema carcerario italiano.Giova ricordare che in quella occasione lo stesso Ministro Alfano assumeva precisi impegni ed affermava che vi avrebbe dato celere e certa attuazione sancendo l’inizio di un nuovo percorso,iniziato con la dichiarazione di Emergenza di tutto il sistema penitenziario alla quale ci si aspettava sarebbe seguita la predisposizione nel Piano Carceri di tutti quegli atti necessari ad ottemperare a quanto detto nelle citate Mozioni per poter, nei tempi strettamente necessari, affrontareconcretamente e efficacemente l´ormai ingestibile situazione creatasi nei nostri istituti penitenziari.Tuttavia, da un’iniziale analisi condotta sui primissimi elementi costitutivi e organizzativi del Piano Carceri emerge solo una particolare attenzione all’aspetto strutturale e custodiale, non prevedendo,invece, alcun intervento per incrementare e favorire la fondamentale componente rieducativa, vero obiettivo dell’esperienza carceraria.Questo Comitato ed altri illustri interlocutori del mondo penitenziario, continuano, infatti, a chiedere a gran voce che vengano assunti più educatori, affinché l’ingresso nelle nostre carceri non si limiti ad un forzato ozio, ma divenga precipuo momento di riflessione e riprogettazione del sé.Ad oggi, però, in merito alla questione degli educatori, alcuna volontà specifica è stata espressa dal Ministro, nonostante, le nostre carceri continuino quotidianamente ad affollarsi a causa dei numerosi nuovi ingressi, ma anche per la spaventosa carenza di educatori che, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, rappresentano i coordinatori e i realizzatori materiali dei percorsirieducativi, nonché quelle figure professionali atte a garantire, nei giusti modi e nei tempi,l’espletamento, dell’intero iter necessario all’accesso alle misure alternative alla detenzione di quei detenuti che ne avrebbero i requisiti, ma che continuano a restare in carcere a causa dello sparuto numero di educatori attualmente in servizio a fronte di una popolazione di 66.000 persone carcerate.Pertanto, ci uniamo all´Onorevole Bernardini e a Irene Testa per chiedere l´immediata esecuzione delle citate mozioni e auspichiamo che il Ministro Alfano ne predisponga repentinamente l’avvio.Il Comitato, altresì, ad ausilio dell’iniziativa intrapresa da Rita Bernardini e da Irene Testa,promuove una “catena di informazione solidale” impegnandosi a diffondere la conoscenza di tale protesta non violenta tramite l’invio di questo comunicato non solo a tutti gli organi di informazione, ma anche ai propri conoscenti invitandoli a fare altrettanto.Il Comitato vincitori e idonei concorso educatori.


Donatella Ferranti,PD:da Ionta, un primo segnale l'immediata assunzione dei tanti educatori.

CARCERI: PD, VOGLIAMO VEDERCI CHIARO. AUDIZIONE ALLA CAMERA DI IONTA



Roma, 13 gen



''Lo vogliamo esaminare puntigliosamente ed e' per questo che gia' domani chiederemo al presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno di attivarsi per prevedere al piu' presto l'audizione del capo del Dap, dott. Franco Ionta''. Cosi' la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, commenta l'approvazione del piano carceri da parte del Cdm di oggi. ''I primi dati forniti dal ministro Alfano - sottolinea - non ci convincono fino in fondo: se infatti le carceri italiane possono ''tollerare' sino a circa 64.237 detenuti, da regolamento non potrebbero ospitarne piu' di 43.087. Il grado di sovraffollamento e' elevatissimo, siamo ampiamente fuori quota, e per arrivare ad 80.000 posti, i 21.749 annunciati oggi dal ministro Alfano sembrano insufficienti. E poi - prosegue - non basta costruire muri, occorre riempirli di personale numericamente e professionalmente adeguato: dalla polizia penitenzieria, agli psicologi, agli educatori e agli altri esperti. Di tutto questo ancora non c'e' traccia, ma aspettiamo di conoscere nel merito dal dott. Ionta le cifre esatte, certo - conclude - che un primo segnale potrebbe essere l'immediata assunzione dei tanti educatori e psicologi del concorso''.

Assunzione degli educatori primo impegno del governo

Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari esprime piena soddisfazione per l’approvazione delle cinque mozioni sul problema carcerario discusse ed accolte nei giorni 11 e 12 gennaio 2010 dal nostro Parlamento. Per la prima volta il Governo, rappresentato dal Ministro Alfano, ha preso consapevolezza della grave emergenza del sovraffollamento degli istituti di pena e, fra le altre fondamentali proposte presentate, si è impegnato:- a procedere all’assunzione immediata dei restanti educatori penitenziari previsti dalla pianta organica, da attingersi dagli idonei della vigente e menzionata graduatoria risultata dal concorso bandito per tale profilo professionale, affinché anche costoro possano partecipare ai previsti corsi di formazione che il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve attivare per questi operatori prima dell’ingresso nelle carceri a cui sono destinati, onde evitare sprechi di danaro per doverli riattivare in seguito;- a prorogare di almeno un quinquennio la validità della graduatoria di merito del concorso citato in premessa, in linea con gli orientamenti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nonché con le disposizioni in materia di razionalizzazione delle spese pubbliche in vigore - per permetterne un graduale scorrimento parimenti all’avvicendarsi dei fisiologici turn-over pensionistici, al fine di evitare l’indizione di nuovi concorsi per il medesimo profilo che comporterebbero inutili oneri pubblici;- ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l’organico di educatori previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, considerato che lo sforzo economico da sostenere è annualmente molto esiguo, ma necessario per far funzionare meglio ed in modo più umano una branca importantissima del nostro sistema giustizia che non può più attendere;- a procedere all’alienazione di immobili ad uso penitenziario siti nei centri storici e alla costruzione di nuovi e moderni istituti penitenziari in altro sito;Esprimiamo, quindi, pieno compiacimento per l’importantissimo risultato raggiunto dall’On. Di Stanislao dell’Idv, il quale nella Sua circostanziata e approfondita mozione, ha dimostrato ancora una volta la Sua grande disponibilità e sensibilità verso tali problematiche, sapendo cogliere e far emergere sapientemente le necessità di questo delicato settore della nostra giustizia. Ringraziamo, inoltre, gli onorevoli Bernardini, Rao, Ferranti, Melis, Tidei, Vitali, Balzelli, Donadi, Paladini, Franceschini e tutti coloro che hanno appoggiato con voto favorevole le Loro mozioni, poiché di fronte a queste battaglie di umanità hanno saputo permeare il Loro impegno politico di quell’umanità e di quell’alto senso civico che rende capaci di abbandonare i colori politici e di volgere verso una proficua unità di intenti.Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari, intanto, continuerà a vigilare affinché tali doveri vengano rispettati e proseguirà nel suo lavoro di diffusione della necessità dell’intervento rieducativo e quindi sulla centralità della presenza degli educatori, ovvero di quella figura professionale che rappresenta il vero catalizzatore ed esecutore materiale del percorso rieducativo di un detenuto, percorso che rappresenta l’unica vera speranza di un sano reinserimento sociale di chi vive l’esperienza delle sbarre e che rappresenta uno dei più validi strumenti atti ad evitare quegli stati di inerzia, apatia, depressione, frustrazione, ansia, inadeguatezza che troppo spesso percorrono prepotentemente i corridoi lungo i quali si snodano le fila di quelle celle all’interno delle quali si consumano, quotidianamente, suicidi, abusi, violenze. Auspichiamo, quindi, che il Governo predisponga celermente tutti gli atti necessari ad ottemperare quanto detto e che questa stessa volontà continui ad animarne tutti i passaggi ad essi necessari, per poter, nei tempi strettamente necessari, cominciare ad affrontare concretamente e efficacemente l’ormai ingestibile emergenza creatasi.

Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari

sabato 3 luglio 2010

AC 3291 bis (detenzione domiciliare per pene non superiori ad un anno): il Governo, contraddicendo se stesso, non ha dato l'ok alla legislativa,il 5 Luglio 2010 in assemblea deputati. carcere,giustizia,detenuti,politici,donatella ferranti,angelino alfano

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio

delle pene detentive non superiori ad un anno

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291,

deliberato dall’Assemblea il 12 maggio 2010)

(Relatore: PAPA)
 
 
 
 
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3291-bis ed

abbinate, recante « Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio

delle pene detentive non superiori ad un anno »,

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie

« giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale », « ordine

pubblico e sicurezza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato », che le lettere l), h) e g) del secondo comma

dell’articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato,

richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia (in

particolare, la sentenza n. 255 del 2006 della Corte costituzionale) e

tenuto conto che, nel corso dell’esame in sede referente, la Commissione

di merito ha approvato modifiche che rendono la disciplina in

questione di carattere transitorio e che è stata prevista l’inapplicabilità

del beneficio quando vi è la concreta possibilità che il condannato

possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni

per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero

quando non sussistano l’idoneità e l’effettività del domicilio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 
 
 
 
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3291-bis,

recante disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle

pene detentive non superiori ad un anno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 del quale

è previsto l’utilizzo con finalità di copertura finanziaria ai sensi

dell’articolo 2-quater, non reca disponibilità sufficienti a far fronte a

oneri la cui quantificazione non è, peraltro, debitamente verificata;

le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale

penitenziaria e del Ministero della giustizia di cui all’articolo 2-sexies,

relativamente alla riduzione degli assetti amministrativi previsti dal-l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n.
 
194 del 2009, appaiono

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato

attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall’articolo

1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 74 del

decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di

risparmio di spesa, e l’esclusione in esame farebbe venire meno del

tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia;

rilevata l’opportunità di modificare le disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 7, prevedendo che con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze sia determinato il contingente annuo dei

posti disponibili per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti,

che possono scontare la pena detentiva, non superiore a dodici mesi,

presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sulla

base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica;

rilevato che l’articolo 2-ter, comma 1, lettera a), prevede che

le maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 212, della legge

n. 191 del 2009, siano riassegnate alle pertinenti unità previsionali di

base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare

necessario, al fine di evitare che le medesime risorse siano destinate,

senza l’indicazione di criteri, a due diverse finalità, modificare anche

il successivo comma 221, il quale dispone che le predette entrate

affluiscano al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo

81, quarto comma, della Costituzione:

all’articolo 1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: « Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute,

sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinato il contingente

annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario

presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base

degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all’articolo 2-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis.

All’articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono

soppresse le seguenti parole: “, 212” »;

sopprimere l’articolo 2-quater;

sopprimere l’articolo 2-sexies.
 
 
 
 
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno

di legge n. 3291-bis Governo, recante « Disposizioni relative all’esecuzione

presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un

anno », quale risultante dagli emendamenti approvati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito

l’opportunità di elencare espressamente – anziché tramite rinvio

all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 – i delitti ai quali non

si applica la detenzione domiciliare, nonché di integrare tale elenco

con i delitti previsti dagli articoli 572 (Maltrattamenti in famiglia o

verso fanciulli), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia

minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-

quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte

allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze

aggravanti ed attenuanti), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze

aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 612-bis

(Atti persecutori), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice

penale.
 
 
 
 
TESTO

DELLA COMMISSIONE
 
 
ART. 1.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene

detentive non superiori a dodici mesi).
 
 
1. Fino alla completa attuazione del

piano straordinario penitenziario nonché

in attesa della riforma della disciplina delle

misure alternative alla detenzione e, comunque,

non oltre il 31 dicembre 2013, la

pena detentiva non superiore a dodici mesi,

anche se costituente parte residua di maggior

pena, è eseguita presso l’abitazione del

condannato o altro luogo pubblico o privato

di cura, assistenza e accoglienza, di seguito
 
denominato « domicilio ».
 
2. La detenzione presso il domicilio non

è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno

dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali

o per tendenza, ai sensi degli articoli

102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al

regime di sorveglianza particolare, ai sensi

dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio
 
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il

reclamo previsto dall’articolo 14-ter della

medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità

che il condannato possa darsi alla fuga

ovvero sussistono specifiche e motivate

ragioni per ritenere che il condannato

possa commettere altri delitti ovvero

quando non sussista l’idoneità e l’effettività

del domicilio anche in funzione delle

esigenze di tutela delle persone offese dal
 
reato.
 
3. Nei casi di cui all’articolo 656,

comma 1, del codice di procedura penale,
 
quando la pena detentiva da eseguire non

è superiore a dodici mesi, il pubblico

ministero, salvo che debba emettere il decreto

di sospensione di cui al comma 5 del

citato articolo 656 del codice di procedura

penale e salvo che ricorrano i casi previsti

nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,

sospende l’esecuzione dell’ordine di

carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo

al magistrato di sorveglianza affinché

disponga che la pena venga eseguita presso il

domicilio. La richiesta è corredata di un verbale

di accertamento dell’idoneità del domicilio,

nonché, se il condannato è sottoposto a

un programma di recupero o intende sottoporsi

ad esso, della documentazione di cui

all’articolo 94, comma 1, del testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza,

di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990,
 
n. 309, e successive modificazioni.
 
4. Se il condannato è già detenuto, salvo

che ricorra il caso previsto nel comma 9,

lettera b), dell’articolo 656 del codice di

procedura penale, la pena detentiva non

superiore a dodici mesi, anche se costituente

parte residua di maggior pena, è

eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal

fine, la direzione dell’istituto penitenziario

trasmette al magistrato di sorveglianza una

relazione sulla condotta tenuta durante la

detenzione. La relazione è corredata di un

verbale di accertamento dell’idoneità del

domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto

ad un programma di recupero o intende

sottoporsi ad esso, della documentazione

di cui all’articolo 94, comma 1, del

testo unico di cui al decreto del Presidente
 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni.
 
5. Il magistrato di sorveglianza provvede

ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 27

luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al

comma 2 del predetto articolo è ridotto a

cinque giorni.
 
6. Copia del provvedimento che dispone

l’esecuzione della pena presso il domicilio è

trasmessa senza ritardo al pubblico ministero

nonché all’ufficio locale dell’esecuzione

penale esterna per gli interventi di sostegno

e controllo. L’ufficio locale dell’esecuzione

penale esterna segnala ogni evento

rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette

relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente

o alcoldipendente sottoposto ad un

programma di recupero o che ad esso intenda

sottoporsi, la pena di cui al comma 1

può essere eseguita presso una struttura sanitaria

pubblica o una struttura privata accreditata

ai sensi del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato

di sorveglianza può imporre le prescrizioni

e le forme di controllo necessarie

per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente

inizi immediatamente o prosegua

il programma terapeutico. Con decreto

del Ministro della giustizia, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze

e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, è determinato il contingente

annuo dei posti disponibili, nei limiti

del livello di risorse ordinario presso ciascuna

regione finalizzato a tale tipologia di

spesa, sulla base degli accrediti già in essere
 
con il Servizio sanitario nazionale e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.
 
8. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni previste dagli articoli 47-ter,

commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis,

58 e 58-quater, ad eccezione del comma

7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni, nonché le relative

norme di esecuzione contenute nel

regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000,

n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-

ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento

è adottato dal magistrato di sorveglianza.
 
 
ART. 2.

(Modifiche all’articolo 385 del codice

penale, in materia di evasione).
 
1. All’articolo 385 del codice penale

sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo comma, le parole: « da sei

mesi ad un anno » sono sostituite dalle

seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « da uno a tre » sono

sostituite dalle seguenti: « da due a cinque »;

2) la parola: « cinque » è sostituita

dalla seguente: « sei ».
 
 
ART. 3.

(Circostanza aggravante).

1. All’articolo 61 del codice penale,

dopo il numero 11-ter è aggiunto il seguente:

« 11-quater. l’aver il colpevole commesso

un delitto non colposo durante il

ART. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009,

n. 191).

1. All’articolo 2, comma 215, della legge

23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma

213 » sono inserite le seguenti: « nonché le

maggiori entrate derivanti dall’attuazione

del comma 212 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , ivi compreso l’adeguamento dell’organico

del Corpo di polizia penitenziaria

occorrente per fronteggiare la situazione

emergenziale in atto. A tal fine, per

assicurare la piena operatività dei servizi

di polizia penitenziaria, con decreto del

Ministro della giustizia da adottare entro

il 30 giugno 2010 possono essere introdotte

disposizioni per abbreviare i corsi di formazione

iniziale degli agenti del Corpo di

polizia penitenziaria ».

2. All’articolo 2, comma 221, della legge

23 dicembre 2009, n. 191, la parola:

« , 212 » è soppressa.

 
ART. 5.
 
(Relazione alle Camere).

1. Entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il

Ministro della giustizia, sentiti i Ministri

dell’interno e della funzione pubblica, riferisce

alle competenti Commissioni parlamentari

in merito alle necessità di adeguamento

numerico e professionale della

pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria

e del personale civile del Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria

anche in relazione all’entità

numerica della popolazione carceraria

e al numero dei posti esistenti e programmati.
 
 
 
 
Intervento di Donatella Ferranti  in Commissione Giustizia del 1 luglio, volto a stigmatizzare tale atteggiamento e a richiedere una spiegazione
 
ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° luglio 2010

Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.20

Sui lavori della Commissione

*Donatella FERRANTI (PD) interviene in merito all’inserimento nel calendario dell’Assemblea, a partire da lunedì 5 luglio prossimo, del disegno di legge C. 3291-bis, in materia di detenzione domiciliare, esprimendo la propria costernazione per l’atteggiamento assunto dal Governo successivamente alla conclusione dell’esame in sede referente del provvedimento medesimo, che sembra contraddire totalmente a quello tenuto in Commissione da chi in quella sede rappresentava il Governo ed, in particolare, il sottosegretario per la Giustizia, senatore Giacomo Caliendo. A tale proposito ricorda che nel corso dell’intero procedimento legislativo in Commissione, il rappresentante del Governo ha sempre ribadito l’opportunità di trasferire l’esame del provvedimento in sede legislativa. Proprio in quest’ottica di possibile trasferimento in sede legislativa, i diversi gruppi hanno affrontato l’esame in Commissione cercando di pervenire alla formulazione di un testo che potesse ottenere anche l’assenso dei gruppi o almeno dei quattro quinti dei membri della Commissione. Ricorda che per superare gli ostacoli al trasferimento alla sede legislativa che erano sorti a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio il 27 maggio scorso, è stato modificato il primo testo risultante dagli emendamenti approvati eliminando tutte quelle disposizioni, tra le quali alcune risultanti da emendamenti da lei presentati, che avevano problemi di copertura economico-finanziaria. Una volta approvato il nuovo testo il rappresentante del Governo ha ribadito l’assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa. Tale assenso è stato ribadito dai deputati appartenenti a tutti i gruppi salvo che dall’Italia dei valori.

Successivamente, invece, il Governo non ha dato il predetto assenso e quindi il provvedimento è stato iscritto nel calendario dell’Assemblea. Ritiene che tale atteggiamento del Governo sia non solamente irrazionale e contraddittorio, ma anche poco rispettoso del Parlamento, in quanto si è sviluppato un esame in Commissione su un falso affidamento, quale era la possibilità di trasferire l’esame in sede legislativa.

Ritiene che il Governo dovrebbe fornire delle spiegazioni alla Commissione in merito alle reali ragioni per le quali è contrario a che un proprio disegno di legge sia esaminato in sede legislativa dalla Commissione giustizia, essendo peraltro ben consapevole delle difficoltà che si incontrerebbero in Assemblea esaminando un disegno di legge che ha per oggetto una disciplina speciale della detenzione domiciliare.

*Giulia BONGIORNO, presidente, prende atto di quanto affermato dall’onorevole Ferranti, rilevando che al momento non è presente in Commissione alcun rappresentante del Governo con il quale interloquire.

*Antonio DI PIETRO (IdV), osservando che la questione sollevata dall’onorevole Ferranti non può trovare alcuna soluzione data l’assenza di rappresentanti del Governo, invita il Presidente a chiudere la fase incidentale sull’ordine dei lavori, per poi passare agli altri punti dell’ordine del giorno ed in particolare alla riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non debba essere un deputato, sia di maggioranza che di opposizione, a porre delle limitazioni alle prerogative di altri deputati, per cui ritiene del tutto fuori luogo l’invito fatto dall’onorevole Di Pietro al Presidente di passare immediatamente ad un altro punto dell’ordine del giorno.

*Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che, considerato che si intende proseguire in una discussione che non può avere alcun costrutto data l’assenza del Governo, la cui condotta è criticata dall’onorevole Ferranti, abbandona i lavori della Commissione.

*Donatella FERRANTI (PD) non comprende per quale ragione l’onorevole Di Pietro sia tanto contrario a che in Commissione si discuta dell’atteggiamento ondivago del Governo rispetto al disegno di legge sulla detenzione domiciliare. Invita il Presidente a chiedere al Ministro della giustizia per quale ragione il Governo abbia cambiato la propria posizione in merito al trasferimento dell’esame in sede legislativa.

*Giulia BONGIORNO, presidente, non ritiene che vi siano gli estremi per chiedere conto al Ministro della giustizia delle ragioni che hanno indotto il Governo a non concedere l’assenso per il trasferimento in sede legislativa, almeno fino a questo momento. Ricorda, tuttavia, che la questione sollevata dall’onorevole Ferranti risulterà comunque dal resoconto sommario dei lavori della Commissione.



Emendamenti che saranno presentati in Aula:


A. C. 3291 BIS

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 47-ter.1-bis ord. penit., inserire, in fine, le seguenti parole: «salvo, in quest'ultimo caso, che la pena detentiva ancora da espiare non sia superiore a dodici mesi».

2. All'articolo 47-ter ord. penit. dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente: 1-quinquies. Quando la pena detentiva da espiare non è superiore a dodici mesi, l'istanza di concessione della misura di cui al comma 1-bis va presentata al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 69-bis. Nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata al tribunale di sorveglianza nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 70, comma 1, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 656 comma 10 c.p.p., si applica l'articolo 69-bis comma 5. Quando la pena detentiva da espiare non è superiore a dodici mesi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis anche se l'istanza di applicazione della misura di cui al comma 1-bis è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

3. Nell'articolo 47-ter comma 4-bis ord. penit. sostituire le parole: «il tribunale di sorveglianza» con le parole: «il magistrato o il tribunale di sorveglianza».

4. Nell'articolo 58-quater comma 7-bis ord. penit., dopo le parole: «la detenzione domiciliare», aggiungere: «nei casi previsti dai primi tre commi dell'articolo 47-ter».

5. Nell'articolo 69-bis comma 1 ord. penit. aggiungere, in fondo, le parole: «All'interessato che ne sia privo è nominato un difensore d'ufficio».

6. Nell'articolo 656 comma 6 c.p.p. sostituire le parole: «unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza» con le parole: «unitamente alla documentazione, ai magistrato o al tribunale di sorveglianza».

7. Nell'articolo 656 comma 8 c.p.p. aggiungere, in fondo: «quando è stata presentata istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter comma 1-quinquies primaparte della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione dell'esecuzione quando non sia stato presentato tempestivamente reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza o quando il reclamo sia stato dichiarato inammissibile o respinto dal tribunale».

8. Nell'articolo 656 c.p.p. aggiungere il seguente comma 9-bis: «Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi. In questo caso, la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta unicamente: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti dei soggetti di cui al comma 9, lettera b».

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando




A. C. 3291 BIS

EMENDAMENTO

ART. 1


All’articolo 1, comma 3, dopo le parole “, del codice di procedura penale” sopprimere le parole da “salvo che ” a “del medesimo articolo,”.

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando




A. C. 3291 BIS

EMENDAMENTO

Art. 2


Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Patto per reinserimento e la sicurezza sociale).

1. Al titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 47-sexies è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). - 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali dì cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-bis dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

Conseguentemente, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-bis dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono aggiunte le seguenti parole: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale», dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies sono aggiunte le seguenti parole: «o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

b) all'articolo 51-ter dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono aggiunte le seguenti parole: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono aggiunte le parole: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater, comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono aggiunte le seguenti parole: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e al comma 2 del medesimo articolo dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6», sono aggiunte le seguenti parole: «dell'articolo 47-septies, comma 10».

Rossomando, Melis, Capano, Ciriello, Cavallaro, Ferranti, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando



A. C. 3291 BIS

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo: “Art. 5 bis.

1. All’articolo 2, comma 8 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole “Uffici giudiziari” sono inserite le seguenti “ e tutti gli altri uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato i Ministero della Giustizia” e, dopo le parole “articolo 3, comma 1, “ sono aggiunte le seguenti” e comma 1 ter”.

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Tidei, Orlando,








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