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Mercoledi',23 Marzo 2011: interrogazioni per l'assunzione degli educatori penitenziari
Mercoledi',23 Marzo 2011,
(rinvio del 16 Marzo 2011)
in commissione giustizia discussione delle interrogazioni orali per l'assunzione degli educatori penitenziari.
5-04298 Cassinelli: Sull’iter del concorso pubblico per educatore penitenziario
5-04314 Ferranti: Questioni relative all’assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario
Per leggere il testo delle interrogazioni vai su news giornaliere o etichetta interrogazioni parlamentari
(rinvio del 16 Marzo 2011)
in commissione giustizia discussione delle interrogazioni orali per l'assunzione degli educatori penitenziari.
5-04298 Cassinelli: Sull’iter del concorso pubblico per educatore penitenziario
5-04314 Ferranti: Questioni relative all’assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario
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Carceri:necessario assumere educatori,assistenti e psicologi.
26 agosto 2010
Giustizia: Bernardini (Radicali); basta morti in carcere, varare in fretta misure deflattive
“Il tempo dell’illegalità e dell’inciviltà carceraria italiana è scandito ad un ritmo impressionante dalle morti, dai suicidi. Dico al Governo e ai miei colleghi parlamentari che così numerosi hanno partecipato all’iniziativa del Ferragosto in carcere, che occorre fare in fretta a varare, intanto, misure adeguate a decongestionare la sovrappopolazione carceraria”. Lo afferma Rita Bernardini, deputata Radicale, membro della Commissione Giustizia della Camera, dopo la morte di un detenuto a Sulmona. “Il disegno di legge Alfano - così come svuotato dalla Commissione Giustizia della Camera - non serve a spegnere l’incendio di disperazione e di morte che sta divampando - prosegue.Affidare infatti ai Tribunali di sorveglianza la valutazione della pericolosità sociale e l’idoneità del domicilio per consentire di scontare ai domiciliari pene residue sotto i 12 mesi, significa paralizzare tutto: la valutazione arriverà troppo tardi! Si dia ai direttori degli istituti penitenziari questo compito che saprebbero fare meglio e più in fretta dei magistrati di sorveglianza. Ridimensionata almeno un po’ la popolazione detenuta, occorre immediatamente riformare il sistema come previsto dalle mozioni approvate in gennaio dalle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama a partire dallo stop all’uso indiscriminato della carcerazione preventiva e alla depenalizzazione dei reati minori, per arrivare alle misure e pene alternative che si rivelano molto più efficaci del carcere ai fini della rieducazione e del reinserimento sociale, all’adeguamento degli organici penitenziari (agenti, educatori, psicologi, assistenti sociali), alle possibilità di lavoro per i detenuti, agli istituti di custodia attenuata dove i tossicodipendenti possano curarsi”.
5 luglio 2010
Carceri: Favi, "Bene Tg2, condizioni indegne per detenuti e lavoratori"
Dichiarazione di Sandro Favi responsabile Carceri del Partito Democratico
L’inchiesta del Tg2 sulla drammatica situazione delle nostre carceri evidenzia ciò che il Partito Democratico denuncia da mesi, e cioè condizioni di vita per i detenuti e per i lavoratori penitenziari del tutto indegne. Quelle viste all’Ucciardone sono situazioni che in realtà riguardano la stragrande maggioranza delle carceri italiane. Le morti in carcere e gli atti di autolesionismo sono segnali inequivocabili: occorre attuare da subito politiche penitenziarie che decongestionino gli istituti. È assolutamente necessario investire sulle misure alternative alla detenzione e sull’aumento di agenti di polizia penitenziaria, di educatori, di assistenti sociali e psicologi.
Finora il ministro Alfano e il direttore delle carceri Ionta hanno saputo solo ipotizzare un piano carceri che avrà lunghissimi tempi di realizzazione e che non inciderà minimamente per un miglioramento della situazione nell’immediato.
Così non va.
Lettere: senza assunzione personale educativo il ddl Alfano è inutile
Comunicato stampa, 29 maggio 2010
Ai deputati di commissione bilancio
e giustizia camera
Al sottosegretario
On. Caliendo
Al sottosegretario
On. Giorgetti Alberti
Egregi Onorevoli,
dopo aver appreso la notizia sul parere negativo della Commissione Bilancio sugli artt. 2 quater e 2 sexies del Ddl Alfano questo Comitato ritiene necessario porre alla Vostra attenzione alcune osservazioni. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru 2.060 svuoterebbe di significato il Ddl Alfano riducendolo ad una imago sine re.
L’investimento in risorse umane è propedeutico alla concreta materializzazione della normativa contenuta nel provvedimento. Secondo quanto enunciato dall’art. 1 comma 3 del Ddl. il magistrato di sorveglianza decide sulla base della relazione inviatagli dall’istituto penitenziario.
Alla luce della normativa penitenziaria è l’educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di sintesi, cioè di quella relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per la decisione finale sulla misura alternativa.
Senza l’incremento di ulteriori unità di personale pedagogico la situazione del sovraffollamento carcerario non potrà mai essere risolta né tantomeno potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano le carceri italiane.
Pochi educatori significa poche relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza. Pochi educatori significa impossibilità di fare il trattamento. Pochi educatori significa stasi della concessione di misure alternative. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru creerebbe un vero e proprio effetto boomerang che provocherebbe la totale paralisi del Ddl Alfano.
La Commissione Giustizia dopo aver preso atto della grave situazione di disagio in cui versano le carceri italiani ha dato voce all’articolo 27 della Costituzione decidendo di investire su quello che già nel Settecento Beccaria definiva “il più sicuro mezzo di prevenire i delitti” ossia l’educazione.
L’approvazione dell’articolo aggiuntivo che esclude il Dap dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni costituisce una vera e propria presa di coscienza dell’assunto secondo il quale non può esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l’investimento in risorse umane.
Si evidenzia inoltre che l’emendamento è già stato “riformulato” originariamente infatti prevedeva l’obbligo per il governo,dopo l’invio della relazione per l’adeguamento della pianta organica, di predisporre entro 2 mesi un piano straordinario di assunzioni.
La totale eliminazione di questo emendamento volto alla concreta applicazione della misura alternativa sulla quale questo Governo intende puntare per risolvere il dramma del pianeta carcere renderebbe inutile l’approvazione di un Ddl che non riuscirebbe mai ad essere attuato.
Ci sarebbe infatti una vera e propria antinomia tra norma e realtà. La realtà è che la situazione carceraria italiana è drammatica e preoccupante.
I continui suicidi in carcere sono da porre in relazione con le insopportabili condizioni di disagio in cui vivono i reclusi delle carceri italiane alla carenza di trattamento e attività rieducative e alla mancata assistenza psicologica dovuta alla cronica carenza di personale educativo
Ebbene, l’Italia, Paese democratico, è stata condannata dalla Cedu per trattamento degradante e disumano. A tale situazione va data una risposta concreta, soprattutto se si considera che il bilancio dello stato potrebbe essere aggravato dalle condanne della Cedu (Sic!).
Inoltre non si comprende come la crisi riguardi solo le risorse umane e non anche lo stanziamento dei fondi per l’edilizia penitenziaria ,infatti, una volta costruite nuove carceri queste rimarranno inutilizzate (Sic!) Un esempio è fornito dal carcere di Agrigento e dal carcere di Rieti, a Pinerolo inoltre, c’è un carcere vuoto da 10 anni ma è già stata individuata un’area per costruir un nuovo carcere (fonte Girodivite).
Per un provvedimento importante, come quello in esame, che punta sulla rieducazione e sul recupero del reo, occorre assumersi delle responsabilità serie, perché l’incremento del personale pedagogico rappresenta il sine qua non della correlazione legge - realtà.
Ancora una volta si evidenzia inoltre che il “decantato” vulnus di copertura finanziaria può essere sanato attingendo dai fondi della Cassa delle Ammende che secondo quanto disposto dall’art 129 III comma del Dpr 30 giugno 2000, n. 230, devono essere destinati ai programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione”e non all’edilizia penitenziaria (Sic!) . Qualora il Governo non intenda attingere i fondi necessari dalla cassa delle Ammende potrebbe ricavarli dai fondi del Fug, visto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che assegna per la prima volta le quote delle risorse sequestrate alla mafia e i proventi derivanti dai beni confiscati al Fondo Unico Giustizia (Fug), nella misura del 50 per cento al Ministero dell’Interno e del 50 per cento al Ministero della Giustizia. Attingendo i fondi o dalla cassa delle Ammende o dal Fug non vi sarebbe alcun onere aggiuntivo in quanto gli stessi sono già previsti in bilancio.
Per le ragioni suesposte riteniamo che l’emendamento presentato dall’On. Donatella Ferranti e Schirru sia una vera proposta “bipartisan” che deve, necessariamente,trovare accoglimento così come è stato approvato in Commissione Giustizia.
Riteniamo altresì che il governo, dopo aver provveduto all’adeguamento della pianta organica anche in relazione alla popolazione detenuta ( quasi 70mila detenuti) debba predisporre un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003.
Una scelta in tal senso rappresenterebbe la chiave di volta per un chiaro e ben preciso impegno di responsabilità affinché la drammatica situazione che affligge il pianeta carcere possa finalmente essere risolta. Per tali ragioni auspichiamo che tutta la commissione bilancio della camera e il sottosegretario Alberto Giorgetti facciano una seria e proficua riflessione riconoscendo l’importanza ai fini dell’attuazione del Ddl in esame dell’emendamento Schirru 2.060.
Giustizia: Bernardini (Radicali); basta morti in carcere, varare in fretta misure deflattive
“Il tempo dell’illegalità e dell’inciviltà carceraria italiana è scandito ad un ritmo impressionante dalle morti, dai suicidi. Dico al Governo e ai miei colleghi parlamentari che così numerosi hanno partecipato all’iniziativa del Ferragosto in carcere, che occorre fare in fretta a varare, intanto, misure adeguate a decongestionare la sovrappopolazione carceraria”. Lo afferma Rita Bernardini, deputata Radicale, membro della Commissione Giustizia della Camera, dopo la morte di un detenuto a Sulmona. “Il disegno di legge Alfano - così come svuotato dalla Commissione Giustizia della Camera - non serve a spegnere l’incendio di disperazione e di morte che sta divampando - prosegue.Affidare infatti ai Tribunali di sorveglianza la valutazione della pericolosità sociale e l’idoneità del domicilio per consentire di scontare ai domiciliari pene residue sotto i 12 mesi, significa paralizzare tutto: la valutazione arriverà troppo tardi! Si dia ai direttori degli istituti penitenziari questo compito che saprebbero fare meglio e più in fretta dei magistrati di sorveglianza. Ridimensionata almeno un po’ la popolazione detenuta, occorre immediatamente riformare il sistema come previsto dalle mozioni approvate in gennaio dalle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama a partire dallo stop all’uso indiscriminato della carcerazione preventiva e alla depenalizzazione dei reati minori, per arrivare alle misure e pene alternative che si rivelano molto più efficaci del carcere ai fini della rieducazione e del reinserimento sociale, all’adeguamento degli organici penitenziari (agenti, educatori, psicologi, assistenti sociali), alle possibilità di lavoro per i detenuti, agli istituti di custodia attenuata dove i tossicodipendenti possano curarsi”.
5 luglio 2010
Carceri: Favi, "Bene Tg2, condizioni indegne per detenuti e lavoratori"
Dichiarazione di Sandro Favi responsabile Carceri del Partito Democratico
L’inchiesta del Tg2 sulla drammatica situazione delle nostre carceri evidenzia ciò che il Partito Democratico denuncia da mesi, e cioè condizioni di vita per i detenuti e per i lavoratori penitenziari del tutto indegne. Quelle viste all’Ucciardone sono situazioni che in realtà riguardano la stragrande maggioranza delle carceri italiane. Le morti in carcere e gli atti di autolesionismo sono segnali inequivocabili: occorre attuare da subito politiche penitenziarie che decongestionino gli istituti. È assolutamente necessario investire sulle misure alternative alla detenzione e sull’aumento di agenti di polizia penitenziaria, di educatori, di assistenti sociali e psicologi.
Finora il ministro Alfano e il direttore delle carceri Ionta hanno saputo solo ipotizzare un piano carceri che avrà lunghissimi tempi di realizzazione e che non inciderà minimamente per un miglioramento della situazione nell’immediato.
Così non va.
Lettere: senza assunzione personale educativo il ddl Alfano è inutile
Comunicato stampa, 29 maggio 2010
Ai deputati di commissione bilancio
e giustizia camera
Al sottosegretario
On. Caliendo
Al sottosegretario
On. Giorgetti Alberti
Egregi Onorevoli,
dopo aver appreso la notizia sul parere negativo della Commissione Bilancio sugli artt. 2 quater e 2 sexies del Ddl Alfano questo Comitato ritiene necessario porre alla Vostra attenzione alcune osservazioni. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru 2.060 svuoterebbe di significato il Ddl Alfano riducendolo ad una imago sine re.
L’investimento in risorse umane è propedeutico alla concreta materializzazione della normativa contenuta nel provvedimento. Secondo quanto enunciato dall’art. 1 comma 3 del Ddl. il magistrato di sorveglianza decide sulla base della relazione inviatagli dall’istituto penitenziario.
Alla luce della normativa penitenziaria è l’educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di sintesi, cioè di quella relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per la decisione finale sulla misura alternativa.
Senza l’incremento di ulteriori unità di personale pedagogico la situazione del sovraffollamento carcerario non potrà mai essere risolta né tantomeno potrà trovare risoluzione la drammatica condizione in cui versano le carceri italiane.
Pochi educatori significa poche relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza. Pochi educatori significa impossibilità di fare il trattamento. Pochi educatori significa stasi della concessione di misure alternative. L’eliminazione dell’articolo aggiuntivo Schirru creerebbe un vero e proprio effetto boomerang che provocherebbe la totale paralisi del Ddl Alfano.
La Commissione Giustizia dopo aver preso atto della grave situazione di disagio in cui versano le carceri italiani ha dato voce all’articolo 27 della Costituzione decidendo di investire su quello che già nel Settecento Beccaria definiva “il più sicuro mezzo di prevenire i delitti” ossia l’educazione.
L’approvazione dell’articolo aggiuntivo che esclude il Dap dalla riduzione della pianta organica e dal blocco delle assunzioni costituisce una vera e propria presa di coscienza dell’assunto secondo il quale non può esserci alcun miglioramento delle condizioni di detenzione senza l’investimento in risorse umane.
Si evidenzia inoltre che l’emendamento è già stato “riformulato” originariamente infatti prevedeva l’obbligo per il governo,dopo l’invio della relazione per l’adeguamento della pianta organica, di predisporre entro 2 mesi un piano straordinario di assunzioni.
La totale eliminazione di questo emendamento volto alla concreta applicazione della misura alternativa sulla quale questo Governo intende puntare per risolvere il dramma del pianeta carcere renderebbe inutile l’approvazione di un Ddl che non riuscirebbe mai ad essere attuato.
Ci sarebbe infatti una vera e propria antinomia tra norma e realtà. La realtà è che la situazione carceraria italiana è drammatica e preoccupante.
I continui suicidi in carcere sono da porre in relazione con le insopportabili condizioni di disagio in cui vivono i reclusi delle carceri italiane alla carenza di trattamento e attività rieducative e alla mancata assistenza psicologica dovuta alla cronica carenza di personale educativo
Ebbene, l’Italia, Paese democratico, è stata condannata dalla Cedu per trattamento degradante e disumano. A tale situazione va data una risposta concreta, soprattutto se si considera che il bilancio dello stato potrebbe essere aggravato dalle condanne della Cedu (Sic!).
Inoltre non si comprende come la crisi riguardi solo le risorse umane e non anche lo stanziamento dei fondi per l’edilizia penitenziaria ,infatti, una volta costruite nuove carceri queste rimarranno inutilizzate (Sic!) Un esempio è fornito dal carcere di Agrigento e dal carcere di Rieti, a Pinerolo inoltre, c’è un carcere vuoto da 10 anni ma è già stata individuata un’area per costruir un nuovo carcere (fonte Girodivite).
Per un provvedimento importante, come quello in esame, che punta sulla rieducazione e sul recupero del reo, occorre assumersi delle responsabilità serie, perché l’incremento del personale pedagogico rappresenta il sine qua non della correlazione legge - realtà.
Ancora una volta si evidenzia inoltre che il “decantato” vulnus di copertura finanziaria può essere sanato attingendo dai fondi della Cassa delle Ammende che secondo quanto disposto dall’art 129 III comma del Dpr 30 giugno 2000, n. 230, devono essere destinati ai programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione”e non all’edilizia penitenziaria (Sic!) . Qualora il Governo non intenda attingere i fondi necessari dalla cassa delle Ammende potrebbe ricavarli dai fondi del Fug, visto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che assegna per la prima volta le quote delle risorse sequestrate alla mafia e i proventi derivanti dai beni confiscati al Fondo Unico Giustizia (Fug), nella misura del 50 per cento al Ministero dell’Interno e del 50 per cento al Ministero della Giustizia. Attingendo i fondi o dalla cassa delle Ammende o dal Fug non vi sarebbe alcun onere aggiuntivo in quanto gli stessi sono già previsti in bilancio.
Per le ragioni suesposte riteniamo che l’emendamento presentato dall’On. Donatella Ferranti e Schirru sia una vera proposta “bipartisan” che deve, necessariamente,trovare accoglimento così come è stato approvato in Commissione Giustizia.
Riteniamo altresì che il governo, dopo aver provveduto all’adeguamento della pianta organica anche in relazione alla popolazione detenuta ( quasi 70mila detenuti) debba predisporre un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, indetto con Pdg 21 novembre 2003.
Una scelta in tal senso rappresenterebbe la chiave di volta per un chiaro e ben preciso impegno di responsabilità affinché la drammatica situazione che affligge il pianeta carcere possa finalmente essere risolta. Per tali ragioni auspichiamo che tutta la commissione bilancio della camera e il sottosegretario Alberto Giorgetti facciano una seria e proficua riflessione riconoscendo l’importanza ai fini dell’attuazione del Ddl in esame dell’emendamento Schirru 2.060.
FERRANTI SU DDL CARCERI,OTTENUTO ANCHE AMPLIAMENTO ORGANICO EDUCATORI PENITENZIARI.
Donatella Ferranti,PD:piano programmato di assunzioni del personale degli educatori.
Governo favorevole a emendamenti Pd per potenziamento personale penitenziario:piano programmato di assunzioni, per l`adeguamento degli organici del personale di Polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi.
18 maggio 2010
La commissione Giustizia della Camera ha cominciato a votare gli emendamenti presentati al ddl carceri e il Governo ha dato parere favorevole alle proposte di modifica del Pd che prevedevano il potenziamento del personale civile e amministrativo penitenziario (psicologi, educatori, ecc) e l’adeguamento delle piante organiche di carabinieri e polizia in funzione del nuovo impegno che dovranno svolgere per vigilare sui detenuti che trascorreranno agli arresti domiciliari l’ultimo periodo della loro detenzione. Il capogruppo del Pd in commissione giustizia, Donatella Ferranti, ha espresso soddisfazione per questo parere favorevole del Governo augurandosi che alla fine l’emendamento venga approvato.
Pd: nostre proposte sono su linea indicata da Napolitano
“Il Pd è pronto” a rispondere al monito del presidente della Repubblica sulla necessità di risolvere il sovraffollamento delle carceri e “a fare la propria parte”. Per questo, annuncia Sandro Favi, responsabile Carceri dei democratici, “nei prossimi giorni il nostro partito presenterà proposte su questi temi, in un quadro di sistema e in continuità e sviluppo delle mozioni approvate dal Parlamento già nei primi mesi di quest`anno”.
“Proporremo - spiega Favi - che si proceda alla revisione del codice penale, che vengano riviste le norme che determinano l`alta incidenza di imputati in custodia cautelare in carcere e quelle sul trattamento penale dei tossicodipendenti, che siano ampliate le opportunità di accesso alle misure alternative alla detenzione. Chiederemo inoltre al Governo - prosegue - un piano programmato di assunzioni, per l`adeguamento degli organici del personale di Polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, nonché gli indispensabili stanziamenti ed investimenti per ripristinare la corretta funzionalità ed operatività dei servizi e delle strutture”.
“Il Partito Democratico - conclude l’esponente del Pd - rinnova la stima e la fiducia degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e l`apprezzamento verso i dirigenti dell`Amministrazione penitenziaria, verso le professionalità socio-educative, sanitarie, amministrative e tecniche che, in questa fase difficile, dimostrano il proprio impegno con alto senso di umanità e qualificate competenze”.
18 maggio 2010
La commissione Giustizia della Camera ha cominciato a votare gli emendamenti presentati al ddl carceri e il Governo ha dato parere favorevole alle proposte di modifica del Pd che prevedevano il potenziamento del personale civile e amministrativo penitenziario (psicologi, educatori, ecc) e l’adeguamento delle piante organiche di carabinieri e polizia in funzione del nuovo impegno che dovranno svolgere per vigilare sui detenuti che trascorreranno agli arresti domiciliari l’ultimo periodo della loro detenzione. Il capogruppo del Pd in commissione giustizia, Donatella Ferranti, ha espresso soddisfazione per questo parere favorevole del Governo augurandosi che alla fine l’emendamento venga approvato.
Pd: nostre proposte sono su linea indicata da Napolitano
“Il Pd è pronto” a rispondere al monito del presidente della Repubblica sulla necessità di risolvere il sovraffollamento delle carceri e “a fare la propria parte”. Per questo, annuncia Sandro Favi, responsabile Carceri dei democratici, “nei prossimi giorni il nostro partito presenterà proposte su questi temi, in un quadro di sistema e in continuità e sviluppo delle mozioni approvate dal Parlamento già nei primi mesi di quest`anno”.
“Proporremo - spiega Favi - che si proceda alla revisione del codice penale, che vengano riviste le norme che determinano l`alta incidenza di imputati in custodia cautelare in carcere e quelle sul trattamento penale dei tossicodipendenti, che siano ampliate le opportunità di accesso alle misure alternative alla detenzione. Chiederemo inoltre al Governo - prosegue - un piano programmato di assunzioni, per l`adeguamento degli organici del personale di Polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, nonché gli indispensabili stanziamenti ed investimenti per ripristinare la corretta funzionalità ed operatività dei servizi e delle strutture”.
“Il Partito Democratico - conclude l’esponente del Pd - rinnova la stima e la fiducia degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e l`apprezzamento verso i dirigenti dell`Amministrazione penitenziaria, verso le professionalità socio-educative, sanitarie, amministrative e tecniche che, in questa fase difficile, dimostrano il proprio impegno con alto senso di umanità e qualificate competenze”.
Ferranti: "Iter rapido? Vediamo atteggiamento maggioranza su nostre proposte"
Carceri: Pd, "Testo migliorato in commissione, ma serve uno sforzo in più" Ferranti: "Iter rapido? Vediamo atteggiamento maggioranza su nostre proposte"
“Lo stralcio della messa in prova consentirà di esaminare rapidamente il provvedimento sulla detenzione domiciliare”. Lo dichiara la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti facendo notare come ‘la messa in prova non riguardava la popolazione carceraria e quindi non avrebbe avuto effetti sul grave stato di sovraffollamento delle carceri italiane. In ogni caso – sottolinea la democratica – il voto di oggi conferma il nostro giudizio negativo sul testo uscito dal consiglio dei ministri che era confuso ed inefficace anche perché privo di qualsiasi copertura finanziaria. Stiamo adesso valutando se aderire o meno alla richiesta di un voto in sede legislativa sul testo modificato nel corso dei lavori in commissione. La nostra disponibilità dipenderà anche dall’atteggiamento della maggioranza sulle nostre ulteriori proposte di modifica. In particolare: la tutela delle vittime di violenza domestica, il rafforzamento del personale di polizia (non solo quella penitenziaria) e del personale del comparto civile dell’amministrazione penitenziaria(educatori e psicologi)”.
Proposta emendativa 8.01.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.
2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.».
Ferranti Donatella, Schirru Amalia, Samperi Marilena, Amici Sesa
Proposta emendativa 8.03.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Al comma 8-quinquies, della legge n. 26 del 2010, dopo le parole Il Corpo della Polizia penitenziaria, sono inserite le seguenti il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,».
Schirru Amalia, Ferranti Donatella, Samperi Marilena, Amici Sesa
28-04-10
Dopo l'ennesimo suicidio in carcere (23 dall'inizio dell'anno), nel penitenziario di Castrogno, a Teramo, il parlamentare dell'IdV, Augusto Di Stanislao, ribadisce la necessita' di interventi diretti ed immediati da parte del Governo. ''Non e' piu' ammissibile - afferma il deputato IdV - una tale situazione di completa incapacita' da parte del Governo di affrontare concretamente le problematiche delle carceri in Italia''. Di Stanislao ricorda che ''dopo varie visite presso il carcere di Castrogno e altrettante interrogazioni ad Alfano, dopo una mozione a mia prima firma approvata all'unanimita', con la quale anche la maggioranza si e' impegnata in una serie di iniziative atte a risollevare una drammatica realta' focalizzando l'attenzione sul sovraffollamento e sulla carenza di personale penitenziario e di educatori, dopo l'annuncio dell'emergenza carceri di Alfano e del fantomatico piano carceri, dopo continue denunce e sollecitazioni dei sindacati sulla necessita' di intervenire sulle strutture, sugli organici, siamo ancora di fronte ad una situazione insostenibile e all'emergenza soluzioni''. ''Ho presentato da tempo - conclude Di Stanislao - una proposta di legge per istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla situazione delle carceri in Italia che, ora piu' che mai, diventa fondamentale per dare risposte e soluzioni ai molteplici problemi e disagi dell'intero mondo penitenziario''.
Di Stanislao:il ministro tace sulle assunzioni degli educatori,riferisca in parlamento.
“E’ giusta l’assunzione di 2.000 agenti così come evidenziato da Sarno, Segretario generale Uil Pa Penitenziari, per garantire il turnover e quindi supplire la carenza del personale di polizia penitenziaria, ma vi è una colpevole dimenticanza da parte del Ministro quando tace sulla necessità di garantire la presenza degli educatori così come previsto nella Mozione IdV approvata all’unanimità dal Parlamento.” Queste le parole dell’On. Di Stanislao che prosegue: “Non vorremmo che questo impegno del Ministro si focalizzi esclusivamente sull’edilizia carceraria e altresì non vorremmo che dietro la parola magica “stato di emergenza” si celi il grimaldello per ridare vita ad una ” Carceri d’oro 2″ che in barba alla procedure di appalti e alla trasparenza abbiano buon gioco, piuttosto che la pubblica utilità e l’urgenza, i furbetti delle sponsorizzazioni. Si segnala al Ministro, nel frattempo, che in Italia vi sono 40 penitenziari incompiuti ed inutilizzati in un Paese che ne ha 171 in tutto e nel Piano Carceri presentato non c’è cenno di recupero di questo patrimonio. Chiedo che il Ministro venga, così come richiesto in Aula, a riferire in Parlamento sugli impegni presi in relazione ai tempi e modi e risorse da impiegare. Nel frattempo con due distinte interrogazioni chiedo al Ministro quale modello di recupero intenda mettere in campo visto che non si parla assolutamente di assumere gli educatori e cosa intenda fare per i 40 penitenziari incompiuti.”
“Lo stralcio della messa in prova consentirà di esaminare rapidamente il provvedimento sulla detenzione domiciliare”. Lo dichiara la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti facendo notare come ‘la messa in prova non riguardava la popolazione carceraria e quindi non avrebbe avuto effetti sul grave stato di sovraffollamento delle carceri italiane. In ogni caso – sottolinea la democratica – il voto di oggi conferma il nostro giudizio negativo sul testo uscito dal consiglio dei ministri che era confuso ed inefficace anche perché privo di qualsiasi copertura finanziaria. Stiamo adesso valutando se aderire o meno alla richiesta di un voto in sede legislativa sul testo modificato nel corso dei lavori in commissione. La nostra disponibilità dipenderà anche dall’atteggiamento della maggioranza sulle nostre ulteriori proposte di modifica. In particolare: la tutela delle vittime di violenza domestica, il rafforzamento del personale di polizia (non solo quella penitenziaria) e del personale del comparto civile dell’amministrazione penitenziaria(educatori e psicologi)”.
Proposta emendativa 8.01.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.
2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.».
Ferranti Donatella, Schirru Amalia, Samperi Marilena, Amici Sesa
Proposta emendativa 8.03.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Al comma 8-quinquies, della legge n. 26 del 2010, dopo le parole Il Corpo della Polizia penitenziaria, sono inserite le seguenti il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,».
Schirru Amalia, Ferranti Donatella, Samperi Marilena, Amici Sesa
28-04-10
Dopo l'ennesimo suicidio in carcere (23 dall'inizio dell'anno), nel penitenziario di Castrogno, a Teramo, il parlamentare dell'IdV, Augusto Di Stanislao, ribadisce la necessita' di interventi diretti ed immediati da parte del Governo. ''Non e' piu' ammissibile - afferma il deputato IdV - una tale situazione di completa incapacita' da parte del Governo di affrontare concretamente le problematiche delle carceri in Italia''. Di Stanislao ricorda che ''dopo varie visite presso il carcere di Castrogno e altrettante interrogazioni ad Alfano, dopo una mozione a mia prima firma approvata all'unanimita', con la quale anche la maggioranza si e' impegnata in una serie di iniziative atte a risollevare una drammatica realta' focalizzando l'attenzione sul sovraffollamento e sulla carenza di personale penitenziario e di educatori, dopo l'annuncio dell'emergenza carceri di Alfano e del fantomatico piano carceri, dopo continue denunce e sollecitazioni dei sindacati sulla necessita' di intervenire sulle strutture, sugli organici, siamo ancora di fronte ad una situazione insostenibile e all'emergenza soluzioni''. ''Ho presentato da tempo - conclude Di Stanislao - una proposta di legge per istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla situazione delle carceri in Italia che, ora piu' che mai, diventa fondamentale per dare risposte e soluzioni ai molteplici problemi e disagi dell'intero mondo penitenziario''.
Di Stanislao:il ministro tace sulle assunzioni degli educatori,riferisca in parlamento.
“E’ giusta l’assunzione di 2.000 agenti così come evidenziato da Sarno, Segretario generale Uil Pa Penitenziari, per garantire il turnover e quindi supplire la carenza del personale di polizia penitenziaria, ma vi è una colpevole dimenticanza da parte del Ministro quando tace sulla necessità di garantire la presenza degli educatori così come previsto nella Mozione IdV approvata all’unanimità dal Parlamento.” Queste le parole dell’On. Di Stanislao che prosegue: “Non vorremmo che questo impegno del Ministro si focalizzi esclusivamente sull’edilizia carceraria e altresì non vorremmo che dietro la parola magica “stato di emergenza” si celi il grimaldello per ridare vita ad una ” Carceri d’oro 2″ che in barba alla procedure di appalti e alla trasparenza abbiano buon gioco, piuttosto che la pubblica utilità e l’urgenza, i furbetti delle sponsorizzazioni. Si segnala al Ministro, nel frattempo, che in Italia vi sono 40 penitenziari incompiuti ed inutilizzati in un Paese che ne ha 171 in tutto e nel Piano Carceri presentato non c’è cenno di recupero di questo patrimonio. Chiedo che il Ministro venga, così come richiesto in Aula, a riferire in Parlamento sugli impegni presi in relazione ai tempi e modi e risorse da impiegare. Nel frattempo con due distinte interrogazioni chiedo al Ministro quale modello di recupero intenda mettere in campo visto che non si parla assolutamente di assumere gli educatori e cosa intenda fare per i 40 penitenziari incompiuti.”
16 Marzo 2010:interrogazione a risposta in Commissione su assunzione idonei educatori penitenziari
Convocazione della II Commissione (Giustizia)
Martedì 16 marzo 2010
Ore 13.45
5-02550 Ferranti: In relazione all’assunzione di educatori penitenziari
Interrogazione a risposta in Commissione:
FERRANTI, MELIS, TIDEI e SAMPERI.
- Al Ministro della giustizia.
- Per sapere
- premesso che:
il 17 febbraio 2010 il Sottosegretario per la giustizia Caliendo è intervenuto in Senato sul tema dell'assunzione degli educatori penitenziari reclutati tramite il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003;
nel corso della succitata seduta, il Sottosegretario Caliendo ha affermato che entro aprile 2010 saranno assunti in via definitiva tutti gli educatori che hannosuperato i precedenti concorsi, oltre ai 170 già assunti (anche se agli interroganti risulta che siano stati assunti 97 educatori);
in realtà, l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso era già programmata con l'indizione dello stesso nel 2003, per il quale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria già disponeva dei fondi necessari;
lo stesso Ministro interrogato, onorevole Alfano, aveva riconosciuto l'improcrastinabilità e l'urgenza di assumere più unità di educatori quando, il 12 gennaio 2010, furono approvate alla Camera le mozioni sui problemi del carcere presentate da vari gruppi parlamentari;a fronte di una popolazione carceraria di 67.000 unità, il rapporto educatore/detenuto è di circa 1 a 1.000, cosa che rende in pratica impossibile lo svolgimento di qualsivoglia progetto rieducativo impedendo il corretto reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, così come previsto nel dettato costituzionale;
non avendo il Ministro interrogato ancora proceduto all'assunzione di ulteriori unità degli educatori, limitandosi a rimandare la questione ad un futuro confronto in merito con i Ministri Tremonti e Brunetta, sarebbe auspicabile ed urgente un rapido avvio della procedura di assunzione di educatori, almeno per completare la già esigua pianta organica, ulteriormente ridotta di circa 400 unità dal decreto legislativo n. 150 del 2009
se non ritenga opportuno procedere celermente all'assunzione di educatori attingendo dalla vigente graduatoria degli idonei risultante dal concorso pubblico a 397 posti di cui in premessa, al contempo prorogando la validità della stessa per almeno un quinquennio, al fine di permetterne lo scorrimento graduale per compensare il turn-over pensionistico, evitando l'indizione di nuovi concorsi che comporterebbe ulteriori oneri finanziari.
(5-02550)
Risposta all'interrogazione di Donatella Ferranti:dal 2011 assunzioni degli idonei educatori concorso,il comitato vigilera'.
Nel rispondere agli On. interroganti ritengo opportuno segnalare che il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo di "Educatore", Area C, posizione economica C1, dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16.4.2004 - IV serie speciale e si è concluso in data 9 luglio 2008.La graduatoria definitiva, immediatamente dopo l'approvazione del Direttore Generale con provvedimento dell'11 luglio 2008, è stata trasmessa all'Ufficio centrale per il bilancio per l'apposizione del visto di controllo.Nell'anno 2009, in ragione dell'entità dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della Legge 24.12.2007 n. 244, è stato possibile procedere all'assunzione dei primi 103 vincitori del predetto concorso a 397 posti.Quanto alle restanti 294 unità, la competente Direzione Generale di questa amministrazione ha già programmato il relativo piano di assunzione ricorrendo, per la copertura degli originari 397 posti a concorso, allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 15, co. 7, DPR n. 487/99 e successive integrazioni e modificazioni.I nuovi educatori - alcuni dei quali individuati tra i candidati idonei, ma non vincitori del concorso, attese le 12 defezioni intervenute per rinunce, mancate stipule del contratto o dimissioni da parte degli aventi diritto - hanno infatti già scelto la sede di destinazione e, entro aprile del corrente anno, saranno formalmente assunti con firma del relativo contratto.Per quanto riguarda, invece, l'auspicata possibilità di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria oltre il numero dei posti originariamente messi a concorso, mi corre l'obbligo di segnalare che tale eventualità non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 15, co. 7, del DPR n. 487/1994 e che pertanto, limitatamente all'anno in corso, non può essere attuata per mancato stanziamento dei fondi occorrenti.I fondi disponibili, infatti, sono stati impegnati sia per l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso per educatori, sia per l'assunzione degli idonei al concorso a 110 posti di contabile, a copertura dei posti previsti dal relativo bando ed in ragione delle gravi carenze riscontrate anche nell'area contabile.Dato atto di quanto sopra e, premesso che la validità delle graduatorie è indicata in tre anni dalla data della pubblicazione nei Bollettini ufficiali, faccio presente che, nel caso di specie, la validità della graduatoria del concorso a 397 posti è fissata al 31 maggio 2012 e che, pertanto, a partire dal prossimo anno, in presenza delle risorse economiche necessarie, potranno esservi le condizioni per procedere ad uno scorrimento della graduatoria, anche oltre il numero dei posti pubblicati.
24 febbraio 2010:
ordine del giorno su non riduzione organico educatori di Roberto Rao
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame prevede, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del contenimento della spesa pubblica;
il comma 8-quinquies dell'articolo 2 individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria;
nonostante le difficoltà operative, la scarsezza di mezzi e personale risulta, inopinatamente escluso da tale previsione il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere tra il personale delle amministrazioni non interessate dalla riorganizzazione delle piante organiche non solo quello di polizia penitenziaria ma anche quello civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, anche in vista dell'avvio del Piano carceri che necessiterà di adeguate risorse umane e professionali. 9/3210/41. Rao, Ria.
Accolto come raccomandazione.
19 Febbraio 2010:
ordine del giorno su assunzione educatori di Donatella Ferranti e PD
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17-ter stabilisce che, per l'attuazione del cosiddetto «Piano carceri» si conferiscono pieni poteri al Commissario straordinario che, per individuare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, potrà agire in deroga alla normativa urbanistica vigente, velocizzando procedure e semplificando le gare di appalto, utilizzando il modello adottato per il dopo terremoto a L'Aquila, derogando anche all'obbligo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a consentire agli interessati, proprietari delle aree che si intendono espropriare, la necessaria partecipazione al procedimento amministrativo;
la localizzazione costituisce di per sé variante e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato all'espropriazione e contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo e si introduce anche una deroga al limite dei subappalti, che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento, in deroga all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici; in sostanza, si affidano pieni poteri al Commissario straordinario, che potrà avvalersi anche del Dipartimento per la protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzioni lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, in deroga ai criteri di trasparenza e pubblicità e in palese contraddizione con la mozione Franceschini ed altri n. 1-00302 (approvata sostanzialmente all'unanimità alla Camera il 12 gennaio di quest'anno e accettata dal Governo) che impegnava chiaramente il Governo a garantire, nell'ambito dei progetti della nuova edilizia penitenziaria, i criteri di trasparenza delle procedure e l'economicità delle opere evitando il ricorso a procedure straordinarie, anche se legislativamente previste,
impegna il Governo
a verificare l'adeguatezza, in proporzione alla popolazione carceraria, delle piante organiche riferite non solo al personale di polizia penitenziaria ma anche alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, avviando un nuovo piano programmato di assunzioni che vada oltre il turn-over dovuto ai pensionamenti previsto dalla legge finanziaria per il 2010 e che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle nuove strutture penitenziarie, anche distribuendo meglio il personale sul territorio, concentrandolo nei compiti di istituto, sottraendolo ai servizi estranei, consentendogli un adeguato, costante ed effettivo aggiornamento professionale.
9/3196/13.
Donatella Ferranti.
Il comitato vincitori idonei concorso educatori dap in sostegno di Rita Bernadini
Educatori penitenziari sostengono la protesta di Rita Bernardini e Irene TestaRistretti Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini.Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini, impegnate in uno sciopero della fame perrichiedere l’esecuzione immediata di quanto proposto nelle cinque Mozioni parlamentari,unanimemente approvate nei giorni 11 e 12 gennaio 2010, riguardanti la situazione del sistema carcerario italiano.Giova ricordare che in quella occasione lo stesso Ministro Alfano assumeva precisi impegni ed affermava che vi avrebbe dato celere e certa attuazione sancendo l’inizio di un nuovo percorso,iniziato con la dichiarazione di Emergenza di tutto il sistema penitenziario alla quale ci si aspettava sarebbe seguita la predisposizione nel Piano Carceri di tutti quegli atti necessari ad ottemperare a quanto detto nelle citate Mozioni per poter, nei tempi strettamente necessari, affrontareconcretamente e efficacemente l´ormai ingestibile situazione creatasi nei nostri istituti penitenziari.Tuttavia, da un’iniziale analisi condotta sui primissimi elementi costitutivi e organizzativi del Piano Carceri emerge solo una particolare attenzione all’aspetto strutturale e custodiale, non prevedendo,invece, alcun intervento per incrementare e favorire la fondamentale componente rieducativa, vero obiettivo dell’esperienza carceraria.Questo Comitato ed altri illustri interlocutori del mondo penitenziario, continuano, infatti, a chiedere a gran voce che vengano assunti più educatori, affinché l’ingresso nelle nostre carceri non si limiti ad un forzato ozio, ma divenga precipuo momento di riflessione e riprogettazione del sé.Ad oggi, però, in merito alla questione degli educatori, alcuna volontà specifica è stata espressa dal Ministro, nonostante, le nostre carceri continuino quotidianamente ad affollarsi a causa dei numerosi nuovi ingressi, ma anche per la spaventosa carenza di educatori che, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, rappresentano i coordinatori e i realizzatori materiali dei percorsirieducativi, nonché quelle figure professionali atte a garantire, nei giusti modi e nei tempi,l’espletamento, dell’intero iter necessario all’accesso alle misure alternative alla detenzione di quei detenuti che ne avrebbero i requisiti, ma che continuano a restare in carcere a causa dello sparuto numero di educatori attualmente in servizio a fronte di una popolazione di 66.000 persone carcerate.Pertanto, ci uniamo all´Onorevole Bernardini e a Irene Testa per chiedere l´immediata esecuzione delle citate mozioni e auspichiamo che il Ministro Alfano ne predisponga repentinamente l’avvio.Il Comitato, altresì, ad ausilio dell’iniziativa intrapresa da Rita Bernardini e da Irene Testa,promuove una “catena di informazione solidale” impegnandosi a diffondere la conoscenza di tale protesta non violenta tramite l’invio di questo comunicato non solo a tutti gli organi di informazione, ma anche ai propri conoscenti invitandoli a fare altrettanto.Il Comitato vincitori e idonei concorso educatori.
Martedì 16 marzo 2010
Ore 13.45
5-02550 Ferranti: In relazione all’assunzione di educatori penitenziari
Interrogazione a risposta in Commissione:
FERRANTI, MELIS, TIDEI e SAMPERI.
- Al Ministro della giustizia.
- Per sapere
- premesso che:
il 17 febbraio 2010 il Sottosegretario per la giustizia Caliendo è intervenuto in Senato sul tema dell'assunzione degli educatori penitenziari reclutati tramite il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003;
nel corso della succitata seduta, il Sottosegretario Caliendo ha affermato che entro aprile 2010 saranno assunti in via definitiva tutti gli educatori che hannosuperato i precedenti concorsi, oltre ai 170 già assunti (anche se agli interroganti risulta che siano stati assunti 97 educatori);
in realtà, l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso era già programmata con l'indizione dello stesso nel 2003, per il quale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria già disponeva dei fondi necessari;
lo stesso Ministro interrogato, onorevole Alfano, aveva riconosciuto l'improcrastinabilità e l'urgenza di assumere più unità di educatori quando, il 12 gennaio 2010, furono approvate alla Camera le mozioni sui problemi del carcere presentate da vari gruppi parlamentari;a fronte di una popolazione carceraria di 67.000 unità, il rapporto educatore/detenuto è di circa 1 a 1.000, cosa che rende in pratica impossibile lo svolgimento di qualsivoglia progetto rieducativo impedendo il corretto reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, così come previsto nel dettato costituzionale;
non avendo il Ministro interrogato ancora proceduto all'assunzione di ulteriori unità degli educatori, limitandosi a rimandare la questione ad un futuro confronto in merito con i Ministri Tremonti e Brunetta, sarebbe auspicabile ed urgente un rapido avvio della procedura di assunzione di educatori, almeno per completare la già esigua pianta organica, ulteriormente ridotta di circa 400 unità dal decreto legislativo n. 150 del 2009
se non ritenga opportuno procedere celermente all'assunzione di educatori attingendo dalla vigente graduatoria degli idonei risultante dal concorso pubblico a 397 posti di cui in premessa, al contempo prorogando la validità della stessa per almeno un quinquennio, al fine di permetterne lo scorrimento graduale per compensare il turn-over pensionistico, evitando l'indizione di nuovi concorsi che comporterebbe ulteriori oneri finanziari.
(5-02550)
Risposta all'interrogazione di Donatella Ferranti:dal 2011 assunzioni degli idonei educatori concorso,il comitato vigilera'.
Nel rispondere agli On. interroganti ritengo opportuno segnalare che il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo di "Educatore", Area C, posizione economica C1, dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16.4.2004 - IV serie speciale e si è concluso in data 9 luglio 2008.La graduatoria definitiva, immediatamente dopo l'approvazione del Direttore Generale con provvedimento dell'11 luglio 2008, è stata trasmessa all'Ufficio centrale per il bilancio per l'apposizione del visto di controllo.Nell'anno 2009, in ragione dell'entità dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della Legge 24.12.2007 n. 244, è stato possibile procedere all'assunzione dei primi 103 vincitori del predetto concorso a 397 posti.Quanto alle restanti 294 unità, la competente Direzione Generale di questa amministrazione ha già programmato il relativo piano di assunzione ricorrendo, per la copertura degli originari 397 posti a concorso, allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 15, co. 7, DPR n. 487/99 e successive integrazioni e modificazioni.I nuovi educatori - alcuni dei quali individuati tra i candidati idonei, ma non vincitori del concorso, attese le 12 defezioni intervenute per rinunce, mancate stipule del contratto o dimissioni da parte degli aventi diritto - hanno infatti già scelto la sede di destinazione e, entro aprile del corrente anno, saranno formalmente assunti con firma del relativo contratto.Per quanto riguarda, invece, l'auspicata possibilità di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria oltre il numero dei posti originariamente messi a concorso, mi corre l'obbligo di segnalare che tale eventualità non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 15, co. 7, del DPR n. 487/1994 e che pertanto, limitatamente all'anno in corso, non può essere attuata per mancato stanziamento dei fondi occorrenti.I fondi disponibili, infatti, sono stati impegnati sia per l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso per educatori, sia per l'assunzione degli idonei al concorso a 110 posti di contabile, a copertura dei posti previsti dal relativo bando ed in ragione delle gravi carenze riscontrate anche nell'area contabile.Dato atto di quanto sopra e, premesso che la validità delle graduatorie è indicata in tre anni dalla data della pubblicazione nei Bollettini ufficiali, faccio presente che, nel caso di specie, la validità della graduatoria del concorso a 397 posti è fissata al 31 maggio 2012 e che, pertanto, a partire dal prossimo anno, in presenza delle risorse economiche necessarie, potranno esservi le condizioni per procedere ad uno scorrimento della graduatoria, anche oltre il numero dei posti pubblicati.
24 febbraio 2010:
ordine del giorno su non riduzione organico educatori di Roberto Rao
La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame prevede, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del contenimento della spesa pubblica;
il comma 8-quinquies dell'articolo 2 individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria;
nonostante le difficoltà operative, la scarsezza di mezzi e personale risulta, inopinatamente escluso da tale previsione il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere tra il personale delle amministrazioni non interessate dalla riorganizzazione delle piante organiche non solo quello di polizia penitenziaria ma anche quello civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, anche in vista dell'avvio del Piano carceri che necessiterà di adeguate risorse umane e professionali. 9/3210/41. Rao, Ria.
Accolto come raccomandazione.
19 Febbraio 2010:
ordine del giorno su assunzione educatori di Donatella Ferranti e PD
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17-ter stabilisce che, per l'attuazione del cosiddetto «Piano carceri» si conferiscono pieni poteri al Commissario straordinario che, per individuare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, potrà agire in deroga alla normativa urbanistica vigente, velocizzando procedure e semplificando le gare di appalto, utilizzando il modello adottato per il dopo terremoto a L'Aquila, derogando anche all'obbligo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a consentire agli interessati, proprietari delle aree che si intendono espropriare, la necessaria partecipazione al procedimento amministrativo;
la localizzazione costituisce di per sé variante e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato all'espropriazione e contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo e si introduce anche una deroga al limite dei subappalti, che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento, in deroga all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici; in sostanza, si affidano pieni poteri al Commissario straordinario, che potrà avvalersi anche del Dipartimento per la protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzioni lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, in deroga ai criteri di trasparenza e pubblicità e in palese contraddizione con la mozione Franceschini ed altri n. 1-00302 (approvata sostanzialmente all'unanimità alla Camera il 12 gennaio di quest'anno e accettata dal Governo) che impegnava chiaramente il Governo a garantire, nell'ambito dei progetti della nuova edilizia penitenziaria, i criteri di trasparenza delle procedure e l'economicità delle opere evitando il ricorso a procedure straordinarie, anche se legislativamente previste,
impegna il Governo
a verificare l'adeguatezza, in proporzione alla popolazione carceraria, delle piante organiche riferite non solo al personale di polizia penitenziaria ma anche alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, avviando un nuovo piano programmato di assunzioni che vada oltre il turn-over dovuto ai pensionamenti previsto dalla legge finanziaria per il 2010 e che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle nuove strutture penitenziarie, anche distribuendo meglio il personale sul territorio, concentrandolo nei compiti di istituto, sottraendolo ai servizi estranei, consentendogli un adeguato, costante ed effettivo aggiornamento professionale.
9/3196/13.
Donatella Ferranti.
Il comitato vincitori idonei concorso educatori dap in sostegno di Rita Bernadini
Educatori penitenziari sostengono la protesta di Rita Bernardini e Irene TestaRistretti Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini.Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori condivide e sostiene l’iniziativa non violenta intrapresa da Irene Testa e Rita Bernardini, impegnate in uno sciopero della fame perrichiedere l’esecuzione immediata di quanto proposto nelle cinque Mozioni parlamentari,unanimemente approvate nei giorni 11 e 12 gennaio 2010, riguardanti la situazione del sistema carcerario italiano.Giova ricordare che in quella occasione lo stesso Ministro Alfano assumeva precisi impegni ed affermava che vi avrebbe dato celere e certa attuazione sancendo l’inizio di un nuovo percorso,iniziato con la dichiarazione di Emergenza di tutto il sistema penitenziario alla quale ci si aspettava sarebbe seguita la predisposizione nel Piano Carceri di tutti quegli atti necessari ad ottemperare a quanto detto nelle citate Mozioni per poter, nei tempi strettamente necessari, affrontareconcretamente e efficacemente l´ormai ingestibile situazione creatasi nei nostri istituti penitenziari.Tuttavia, da un’iniziale analisi condotta sui primissimi elementi costitutivi e organizzativi del Piano Carceri emerge solo una particolare attenzione all’aspetto strutturale e custodiale, non prevedendo,invece, alcun intervento per incrementare e favorire la fondamentale componente rieducativa, vero obiettivo dell’esperienza carceraria.Questo Comitato ed altri illustri interlocutori del mondo penitenziario, continuano, infatti, a chiedere a gran voce che vengano assunti più educatori, affinché l’ingresso nelle nostre carceri non si limiti ad un forzato ozio, ma divenga precipuo momento di riflessione e riprogettazione del sé.Ad oggi, però, in merito alla questione degli educatori, alcuna volontà specifica è stata espressa dal Ministro, nonostante, le nostre carceri continuino quotidianamente ad affollarsi a causa dei numerosi nuovi ingressi, ma anche per la spaventosa carenza di educatori che, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, rappresentano i coordinatori e i realizzatori materiali dei percorsirieducativi, nonché quelle figure professionali atte a garantire, nei giusti modi e nei tempi,l’espletamento, dell’intero iter necessario all’accesso alle misure alternative alla detenzione di quei detenuti che ne avrebbero i requisiti, ma che continuano a restare in carcere a causa dello sparuto numero di educatori attualmente in servizio a fronte di una popolazione di 66.000 persone carcerate.Pertanto, ci uniamo all´Onorevole Bernardini e a Irene Testa per chiedere l´immediata esecuzione delle citate mozioni e auspichiamo che il Ministro Alfano ne predisponga repentinamente l’avvio.Il Comitato, altresì, ad ausilio dell’iniziativa intrapresa da Rita Bernardini e da Irene Testa,promuove una “catena di informazione solidale” impegnandosi a diffondere la conoscenza di tale protesta non violenta tramite l’invio di questo comunicato non solo a tutti gli organi di informazione, ma anche ai propri conoscenti invitandoli a fare altrettanto.Il Comitato vincitori e idonei concorso educatori.
Donatella Ferranti,PD:da Ionta, un primo segnale l'immediata assunzione dei tanti educatori.
CARCERI: PD, VOGLIAMO VEDERCI CHIARO. AUDIZIONE ALLA CAMERA DI IONTA
Roma, 13 gen
''Lo vogliamo esaminare puntigliosamente ed e' per questo che gia' domani chiederemo al presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno di attivarsi per prevedere al piu' presto l'audizione del capo del Dap, dott. Franco Ionta''. Cosi' la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, commenta l'approvazione del piano carceri da parte del Cdm di oggi. ''I primi dati forniti dal ministro Alfano - sottolinea - non ci convincono fino in fondo: se infatti le carceri italiane possono ''tollerare' sino a circa 64.237 detenuti, da regolamento non potrebbero ospitarne piu' di 43.087. Il grado di sovraffollamento e' elevatissimo, siamo ampiamente fuori quota, e per arrivare ad 80.000 posti, i 21.749 annunciati oggi dal ministro Alfano sembrano insufficienti. E poi - prosegue - non basta costruire muri, occorre riempirli di personale numericamente e professionalmente adeguato: dalla polizia penitenzieria, agli psicologi, agli educatori e agli altri esperti. Di tutto questo ancora non c'e' traccia, ma aspettiamo di conoscere nel merito dal dott. Ionta le cifre esatte, certo - conclude - che un primo segnale potrebbe essere l'immediata assunzione dei tanti educatori e psicologi del concorso''.
Roma, 13 gen
''Lo vogliamo esaminare puntigliosamente ed e' per questo che gia' domani chiederemo al presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno di attivarsi per prevedere al piu' presto l'audizione del capo del Dap, dott. Franco Ionta''. Cosi' la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, commenta l'approvazione del piano carceri da parte del Cdm di oggi. ''I primi dati forniti dal ministro Alfano - sottolinea - non ci convincono fino in fondo: se infatti le carceri italiane possono ''tollerare' sino a circa 64.237 detenuti, da regolamento non potrebbero ospitarne piu' di 43.087. Il grado di sovraffollamento e' elevatissimo, siamo ampiamente fuori quota, e per arrivare ad 80.000 posti, i 21.749 annunciati oggi dal ministro Alfano sembrano insufficienti. E poi - prosegue - non basta costruire muri, occorre riempirli di personale numericamente e professionalmente adeguato: dalla polizia penitenzieria, agli psicologi, agli educatori e agli altri esperti. Di tutto questo ancora non c'e' traccia, ma aspettiamo di conoscere nel merito dal dott. Ionta le cifre esatte, certo - conclude - che un primo segnale potrebbe essere l'immediata assunzione dei tanti educatori e psicologi del concorso''.
Assunzione degli educatori primo impegno del governo
Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari esprime piena soddisfazione per l’approvazione delle cinque mozioni sul problema carcerario discusse ed accolte nei giorni 11 e 12 gennaio 2010 dal nostro Parlamento. Per la prima volta il Governo, rappresentato dal Ministro Alfano, ha preso consapevolezza della grave emergenza del sovraffollamento degli istituti di pena e, fra le altre fondamentali proposte presentate, si è impegnato:- a procedere all’assunzione immediata dei restanti educatori penitenziari previsti dalla pianta organica, da attingersi dagli idonei della vigente e menzionata graduatoria risultata dal concorso bandito per tale profilo professionale, affinché anche costoro possano partecipare ai previsti corsi di formazione che il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve attivare per questi operatori prima dell’ingresso nelle carceri a cui sono destinati, onde evitare sprechi di danaro per doverli riattivare in seguito;- a prorogare di almeno un quinquennio la validità della graduatoria di merito del concorso citato in premessa, in linea con gli orientamenti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nonché con le disposizioni in materia di razionalizzazione delle spese pubbliche in vigore - per permetterne un graduale scorrimento parimenti all’avvicendarsi dei fisiologici turn-over pensionistici, al fine di evitare l’indizione di nuovi concorsi per il medesimo profilo che comporterebbero inutili oneri pubblici;- ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l’organico di educatori previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, considerato che lo sforzo economico da sostenere è annualmente molto esiguo, ma necessario per far funzionare meglio ed in modo più umano una branca importantissima del nostro sistema giustizia che non può più attendere;- a procedere all’alienazione di immobili ad uso penitenziario siti nei centri storici e alla costruzione di nuovi e moderni istituti penitenziari in altro sito;Esprimiamo, quindi, pieno compiacimento per l’importantissimo risultato raggiunto dall’On. Di Stanislao dell’Idv, il quale nella Sua circostanziata e approfondita mozione, ha dimostrato ancora una volta la Sua grande disponibilità e sensibilità verso tali problematiche, sapendo cogliere e far emergere sapientemente le necessità di questo delicato settore della nostra giustizia. Ringraziamo, inoltre, gli onorevoli Bernardini, Rao, Ferranti, Melis, Tidei, Vitali, Balzelli, Donadi, Paladini, Franceschini e tutti coloro che hanno appoggiato con voto favorevole le Loro mozioni, poiché di fronte a queste battaglie di umanità hanno saputo permeare il Loro impegno politico di quell’umanità e di quell’alto senso civico che rende capaci di abbandonare i colori politici e di volgere verso una proficua unità di intenti.Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari, intanto, continuerà a vigilare affinché tali doveri vengano rispettati e proseguirà nel suo lavoro di diffusione della necessità dell’intervento rieducativo e quindi sulla centralità della presenza degli educatori, ovvero di quella figura professionale che rappresenta il vero catalizzatore ed esecutore materiale del percorso rieducativo di un detenuto, percorso che rappresenta l’unica vera speranza di un sano reinserimento sociale di chi vive l’esperienza delle sbarre e che rappresenta uno dei più validi strumenti atti ad evitare quegli stati di inerzia, apatia, depressione, frustrazione, ansia, inadeguatezza che troppo spesso percorrono prepotentemente i corridoi lungo i quali si snodano le fila di quelle celle all’interno delle quali si consumano, quotidianamente, suicidi, abusi, violenze. Auspichiamo, quindi, che il Governo predisponga celermente tutti gli atti necessari ad ottemperare quanto detto e che questa stessa volontà continui ad animarne tutti i passaggi ad essi necessari, per poter, nei tempi strettamente necessari, cominciare ad affrontare concretamente e efficacemente l’ormai ingestibile emergenza creatasi.
Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari
Il Comitato vincitori e idonei del concorso per educatori penitenziari
mercoledì 12 gennaio 2011
Nuovo schema di DPR– Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia,nessun passaggio per il personale civile del dap al dog.
Schema di DPR – Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia - Testo
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
della giustizia”
Relazione illustrativa
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Dipartimenti del Ministero
Art. 3 - Decentramento amministrativo
TITOLO II - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4 - Capo del dipartimento
Art. 5 - Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 6 - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Art. 7 - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Art. 8 - Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 9 - Conferenza dei Capi dei dipartimenti
TITOLO III - DIREZIONI REGIONALI
Art. 10 - Funzioni e compiti
Art. 11 - Risorse finanziarie della direzione regionale
Art. 12 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 13 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area del personale e della formazione
Art. 14 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Art. 15 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area della statistica
Art. 16 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati
Art. 17 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 18 - Disposizioni finali
Art. 19 - Divieto di nuovi o maggiori oneri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’articolo 13, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
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Visto l’articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010,
n. 25;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 11 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del ............. ;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
resi rispettivamente in data ......... ;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........... ;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali
previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per «direzione regionale» la direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione
giudiziaria;
f) per «direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto
nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2
(Dipartimenti del Ministero)
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione
amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
c) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile.
Art. 3
(Decentramento amministrativo)
1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni
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1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni
regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e modificata dal
presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed
i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4
(Capo del dipartimento)
1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.
2. Al Capo del dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono con
interlocuzione diretta ed esclusiva, spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall’articolo 5
del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza; in materia di atti normativi
anche internazionali tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del
Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
b) le funzioni di: determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari
nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale
dell’Ufficio del Capo del dipartimento, nell’ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione
del controllo di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed all’articolo 6 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e
ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di
competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l’attività
internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.
4. Il Capo del dipartimento è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da vice Capi in numero non
superiore a due, nominati per la durata del suo mandato, nell’ambito delle dotazioni organiche del
dipartimento. In caso di nomina di due vice Capi, il Capo del dipartimento designa il vice Capo con
funzioni vicarie.
5. I vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
L’incarico di vice Capo è conferito nelle forme di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Art. 5
(Dipartimento per gli affari di giustizia)
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni
internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni,
trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in
collaborazione con l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie
civili da e per l’estero; traduzione di leggi e atti stranieri; proroga dei termini in caso di irregolare
funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle
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funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle
spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato;
rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo
amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con
l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti
per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario; proventi di cancelleria,
contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed
altri atti formati all’estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del
Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali e controllo sugli organismi di
conciliazionee sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa
nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini
professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche
professionali, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; vigilanza e controllo sulle
conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite
giudiziarie;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei
ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per
incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e
passiva in materia penale; traduzione di leggi e atti stranieri; istruzione delle pratiche concernenti i
provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia
penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni, trattati, accordi ed altri
strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con
l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; rapporti con l’Unione
europea e con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed
il controllo del delitto; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento,
vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;
c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero,
incluso il contenzioso relativo ai diritti umani ed i ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la
Corte europea dei diritti dell’uomo, fatte salve le competenze del dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e quelle previste dall’art. 5, comma 3, lett. a-bis) della legge 9 gennaio 2006, n. 12.
3. Il Capo del dipartimento provvede altresì ai seguenti compiti:
a) funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di
assestamento di bilancio;
b) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
c) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
d) vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629,
attraverso l’esercizio di poteri anche ispettivi;
e) procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei
diritti dell’uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell’ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l’Ufficio
centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti in materia di coordinamento degli
archivi notarili. Al direttore sono attribuiti altresì i compiti di conservatore del registro generale dei
testamenti e capo del personale degli archivi notarili, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n.
629. Presso l’Ufficio centrale è istituito il servizio ispettivo.
Art. 6
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)
1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti
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1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti
inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali centrali, con
le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e
non dirigenziale; reclutamento e assunzione del personale dirigenziale dell’amministrazione centrale
nei casi previsti dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale non dirigenziale dell’amministrazione
centrale; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo
1999 n. 68; gestione del personale dell’amministrazione centrale; trasferimento del personale
amministrativo tra i distretti delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre
amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; adozione dei
provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; formazione professionale
dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell’amministrazione
centrale; provvedimenti in materia pensionistica, anche del personale di magistratura; Cassa di
previdenza degli ufficiali giudiziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: determinazione del fabbisogno di
beni e servizi dell’amministrazione centrale; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero
comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli protetti; acquisizione, progettazione
e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione centrale, fatte salve le
competenze esclusive del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; emissione del parere
previsto dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari
alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del
palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo
51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni; gestione dei conti di
credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei
programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto
consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi;
variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico
fondamentale ed accessorio al personale dell’amministrazione centrale; erogazione del trattamento
economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al
trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto
spettanti ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle
somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio
dell’azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati
professionali ed onorari, salve le competenze dell’Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti
rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura
ordinaria ed onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per
l’ammissione in magistratura; rapporti con la Scuola superiore della Magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione,
sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli
uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e
interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni;
acquisizione dei beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; pareri di congruità tecnico-economica
sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio di DigitPA; predisposizione e gestione
del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo
degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e
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degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e
fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di
competenza di cui all’art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni, ed opera in attuazione degli indirizzi definiti dalla Conferenza di cui all’articolo 9;
f) Direzione generale di statistica: per quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici
amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati
di statistica giudiziaria; per la redazione del programma statistico nazionale attraverso
l’individuazione di criteri unici ed omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale il
rapporto di dipendenza funzionale con l’ISTAT; per i rapporti con Eurostat ed altri organismi
comunitari ed internazionali di settore.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:
a) analisi della congruenza tra l’organizzazione, l’utilizzo delle tecnologie e le risorse disponibili;
b) rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi su circoscrizioni
giudiziarie, dotazioni, piante organiche e contingenti di personale da destinare alle varie strutture ed
articolazioni nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
c) gestione degli strumenti conoscitivi, ivi comprese le banche dati gestionali ed economicofinanziarie
;
d) gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed
8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c) e dall’articolo 6, comma 2, lettere e) e f), le
direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b), e c) e le direzioni regionali costituiscono, per le funzioni
ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché delle risorse
materiali e strumentali per l’Amministrazione degli archivi notarili e per i dipartimenti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), b) e d), salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
Art. 7
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il Capo del
dipartimento si avvale di due vice Capi del dipartimento, di cui uno con funzioni vicarie, e delle seguenti
direzioni generali oltre all’Istituto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 446 ed ai Provveditorati regionali di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive
modificazioni, i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del
personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del
Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del
personale dell’amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le
competenze dell’Istituto superiore di studi penitenziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia
penitenziaria e residenziale di servizio;
c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del
bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e
degli internati all’esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi
speciali; attività trattamentali intramurali;
e) Direzione generale dell’esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli
uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di
sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
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sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale
esterna.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l’attività ispettiva nelle materie di competenza.
4. Le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b) e c) ed i provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del
personale dirigenziale penitenziario e del Corpo di Polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia
minorile, nonché delle relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia,
detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori.
Art. 8
(Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per la giustizia minorile sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del
giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni,
consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi
per l’esecuzione dei provvedimenti dell’attività giudiziaria;
b) Direzione generale per le attività internazionali: adempimenti connessi alla qualità di autorità
centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e
ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti
con le Autorità giudiziarie estere.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della
legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; attività ispettiva;
b) rapporti con le autorità giudiziarie italiane; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei
tribunali per i minorenni.
Art. 9
(Conferenza dei Capi dei dipartimenti)
1. Per l’indirizzo e il coordinamento delle attività svolte dai centri di gestione unitaria del personale e delle
risorse materiali e strumentali è istituita la conferenza dei Capi dei dipartimenti, convocata dal Ministro,
cui partecipano anche il dirigente generale e il preposto all’ufficio di diretta collaborazione interessati alle
questioni per le quali la conferenza è convocata.
2. La conferenza è altresì convocata per il coordinamento della ripartizione dei fondi di cui all’articolo 11
tra le direzioni regionali.
3. La conferenza dei Capi dei dipartimenti è convocata, con la partecipazione del preposto alla direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati, per la individuazione ed allocazione tra i centri di
responsabilità dei fondi destinati ai programmi di informatizzazione, telecomunicazione e fonia, nonché per
l’approvazione e il monitoraggio del piano triennale e dei programmi di innovazione tecnologica
predisposti e aggiornati, con cadenza almeno semestrale, dal Responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, d’intesa con i dirigenti ed i responsabili della pianificazione dei progetti informatici, di
telecomunicazione e fonia dei singoli dipartimenti.
TITOLO III
DIREZIONI REGIONALI
Art. 10
(Funzioni e compiti)
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(Funzioni e compiti)
1. Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le
articolazioni dell’amministrazione centrale.
2. Il direttore regionale:
a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che
comportano oneri di spesa;
c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240;
d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica,
anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e
l’allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi
programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale;
analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di
individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei
processi decisionali e del controllo di gestione dell’amministrazione centrale.
Art. 11
(Risorse finanziarie della direzione regionale)
1. Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), un piano di ripartizione, per l’esercizio successivo, delle spese
concernenti:
a) il funzionamento della direzione regionale;
b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono tra le direzioni regionali una
quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso
dell’esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della
parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono
essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale,
sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all’art.
3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in
favore dei funzionari delegati.
4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla
direzione regionale competente l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla
regolare attuazione dei programmi.
5. Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette all’amministrazione
centrale l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei
programmi.
Art. 12
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono
attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate
al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
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al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313;
b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della
circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.
Art. 13
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area del personale e della formazione)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione
centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici;
assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio
compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;
trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del
rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non
dirigenziale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti;
c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi
notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.
Art. 14
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle
risorse materiali, dei beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici
giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) determinazione ed erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 per
le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Art. 15
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area della statistica)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) attività di rilevazione e controllo dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica, seguendo i
criteri stabiliti a livello nazionale nell’ambito del programma statistico nazionale di cui decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
b) vigilanza e controllo sulla attività svolta dagli uffici per l’alimentazione dei sistemi centralizzati di
statistica.
Art. 16
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)
1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza,
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1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza,
i seguenti compiti:
a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse
necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica
sull’acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali
informatici delle direzioni regionali;
b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza
nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.
Art. 17
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono
attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione
centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell’amministrazione periferica; assegnazione delle risorse umane agli
uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio
compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;
trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del
rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non
dirigenziale dell’amministrazione periferica;
c) programmazione e coordinamento dell’attività dei servizi; collegamento con gli enti locali;
vigilanza sui medesimi servizi;
d) attuazione o adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione
della delinquenza minorile;
e) assegnazione agli Istituti dipendenti o convenzionati dei minori dei quali il Tribunale per i
minorenni abbia disposto il collocamento in Istituto, nonché, su disposizione del Ministero della
giustizia, dei minori provenienti da altro distretto;
f) trasferimento dei minori nell’ambito della circoscrizione del centro, curandone una opportuna
distribuzione fra gli Istituti di vario tipo dipendenti e convenzionati;
g) approvazione della tabelle vittuarie proposte dai capi degli Istituti dipendenti;
h) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; predisposizione delle esigenze
per l’approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali, compresi gli autoveicoli di servizio
ordinari e gli impianti di sicurezza, avvalendosi dei dati forniti dagli uffici interessati;
i) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari minorili; gestione
delle risorse materiali, dei beni e servizi degli uffici giudiziari minorili;
l) emanazione di indirizzi per la pianificazione delle attività contrattuali delegate agli uffici giudiziari
minorili, verifica e controllo delle stesse; determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici
giudiziari minorili; predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari minorili
del territorio, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati;
m) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
n) gestione degli immobili demaniali, fatte salve le competenze e i poteri di programmazione e
coordinamento spettanti all’amministrazione centrale.
Art. 18
(Disposizioni finali)
1.All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi
compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con
decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da
emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici
dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per
ciascun dipartimento, nelle tabelle C, D, E ed F allegate al presente decreto.
2. Con uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo
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decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240, nonché la razionalizzazione e l’utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi
compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento
interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è abrogato. Fino alla data di entrata in
vigore dell’ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55. I contratti stipulati e le procedure di
progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro detta data conservano efficacia e restano
attribuiti all’amministrazione centrale.
4. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla tabella A) allegata al
presente decreto.
5. Alle ulteriori necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede mediante la soppressione
dei corrispondenti posti recati in aumento dall’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La direzione interregionale di Campania e Molise esercita i compiti e le funzioni di cui al decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
7. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria,
dell’Amministrazione penitenziaria, del dipartimento per la giustizia minorile e dell’Amministrazione degli
archivi notarili, sono rispettivamente previste dalle tabelle B, C, D, E ed F allegate al presente decreto.
Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra
rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
8. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il Ministro della
giustizia provvede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
Art. 19
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
della giustizia”
Relazione illustrativa
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Dipartimenti del Ministero
Art. 3 - Decentramento amministrativo
TITOLO II - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4 - Capo del dipartimento
Art. 5 - Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 6 - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Art. 7 - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Art. 8 - Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 9 - Conferenza dei Capi dei dipartimenti
TITOLO III - DIREZIONI REGIONALI
Art. 10 - Funzioni e compiti
Art. 11 - Risorse finanziarie della direzione regionale
Art. 12 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 13 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area del personale e della formazione
Art. 14 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Art. 15 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area della statistica
Art. 16 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati
Art. 17 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 18 - Disposizioni finali
Art. 19 - Divieto di nuovi o maggiori oneri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’articolo 13, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
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Visto l’articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010,
n. 25;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 11 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del ............. ;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
resi rispettivamente in data ......... ;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........... ;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali
previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per «direzione regionale» la direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione
giudiziaria;
f) per «direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto
nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2
(Dipartimenti del Ministero)
1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione
amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
c) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile.
Art. 3
(Decentramento amministrativo)
1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni
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1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni
regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e modificata dal
presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed
i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4
(Capo del dipartimento)
1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.
2. Al Capo del dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono con
interlocuzione diretta ed esclusiva, spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall’articolo 5
del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza; in materia di atti normativi
anche internazionali tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del
Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
b) le funzioni di: determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari
nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale
dell’Ufficio del Capo del dipartimento, nell’ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione
del controllo di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed all’articolo 6 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e
ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di
competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l’attività
internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.
4. Il Capo del dipartimento è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da vice Capi in numero non
superiore a due, nominati per la durata del suo mandato, nell’ambito delle dotazioni organiche del
dipartimento. In caso di nomina di due vice Capi, il Capo del dipartimento designa il vice Capo con
funzioni vicarie.
5. I vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
L’incarico di vice Capo è conferito nelle forme di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Art. 5
(Dipartimento per gli affari di giustizia)
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni
internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni,
trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in
collaborazione con l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie
civili da e per l’estero; traduzione di leggi e atti stranieri; proroga dei termini in caso di irregolare
funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
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funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle
spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato;
rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo
amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con
l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti
per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario; proventi di cancelleria,
contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed
altri atti formati all’estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del
Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali e controllo sugli organismi di
conciliazionee sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa
nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini
professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche
professionali, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; vigilanza e controllo sulle
conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite
giudiziarie;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei
ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per
incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e
passiva in materia penale; traduzione di leggi e atti stranieri; istruzione delle pratiche concernenti i
provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia
penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni, trattati, accordi ed altri
strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con
l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; rapporti con l’Unione
europea e con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed
il controllo del delitto; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento,
vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;
c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero,
incluso il contenzioso relativo ai diritti umani ed i ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la
Corte europea dei diritti dell’uomo, fatte salve le competenze del dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e quelle previste dall’art. 5, comma 3, lett. a-bis) della legge 9 gennaio 2006, n. 12.
3. Il Capo del dipartimento provvede altresì ai seguenti compiti:
a) funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di
assestamento di bilancio;
b) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
c) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
d) vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629,
attraverso l’esercizio di poteri anche ispettivi;
e) procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei
diritti dell’uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell’ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l’Ufficio
centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti in materia di coordinamento degli
archivi notarili. Al direttore sono attribuiti altresì i compiti di conservatore del registro generale dei
testamenti e capo del personale degli archivi notarili, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n.
629. Presso l’Ufficio centrale è istituito il servizio ispettivo.
Art. 6
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)
1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti
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1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti
inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali centrali, con
le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e
non dirigenziale; reclutamento e assunzione del personale dirigenziale dell’amministrazione centrale
nei casi previsti dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale non dirigenziale dell’amministrazione
centrale; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo
1999 n. 68; gestione del personale dell’amministrazione centrale; trasferimento del personale
amministrativo tra i distretti delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre
amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; adozione dei
provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; formazione professionale
dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell’amministrazione
centrale; provvedimenti in materia pensionistica, anche del personale di magistratura; Cassa di
previdenza degli ufficiali giudiziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: determinazione del fabbisogno di
beni e servizi dell’amministrazione centrale; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero
comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli protetti; acquisizione, progettazione
e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione centrale, fatte salve le
competenze esclusive del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; emissione del parere
previsto dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari
alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del
palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo
51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni; gestione dei conti di
credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei
programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto
consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi;
variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico
fondamentale ed accessorio al personale dell’amministrazione centrale; erogazione del trattamento
economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al
trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto
spettanti ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle
somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio
dell’azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati
professionali ed onorari, salve le competenze dell’Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti
rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura
ordinaria ed onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per
l’ammissione in magistratura; rapporti con la Scuola superiore della Magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione,
sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli
uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e
interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni;
acquisizione dei beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; pareri di congruità tecnico-economica
sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio di DigitPA; predisposizione e gestione
del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo
degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e
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degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e
fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di
competenza di cui all’art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni, ed opera in attuazione degli indirizzi definiti dalla Conferenza di cui all’articolo 9;
f) Direzione generale di statistica: per quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici
amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati
di statistica giudiziaria; per la redazione del programma statistico nazionale attraverso
l’individuazione di criteri unici ed omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale il
rapporto di dipendenza funzionale con l’ISTAT; per i rapporti con Eurostat ed altri organismi
comunitari ed internazionali di settore.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:
a) analisi della congruenza tra l’organizzazione, l’utilizzo delle tecnologie e le risorse disponibili;
b) rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi su circoscrizioni
giudiziarie, dotazioni, piante organiche e contingenti di personale da destinare alle varie strutture ed
articolazioni nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
c) gestione degli strumenti conoscitivi, ivi comprese le banche dati gestionali ed economicofinanziarie
;
d) gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed
8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c) e dall’articolo 6, comma 2, lettere e) e f), le
direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b), e c) e le direzioni regionali costituiscono, per le funzioni
ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché delle risorse
materiali e strumentali per l’Amministrazione degli archivi notarili e per i dipartimenti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), b) e d), salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
Art. 7
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il Capo del
dipartimento si avvale di due vice Capi del dipartimento, di cui uno con funzioni vicarie, e delle seguenti
direzioni generali oltre all’Istituto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 446 ed ai Provveditorati regionali di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive
modificazioni, i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del
personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del
Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del
personale dell’amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le
competenze dell’Istituto superiore di studi penitenziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia
penitenziaria e residenziale di servizio;
c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del
bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e
degli internati all’esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi
speciali; attività trattamentali intramurali;
e) Direzione generale dell’esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli
uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di
sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
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sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale
esterna.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l’attività ispettiva nelle materie di competenza.
4. Le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b) e c) ed i provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del
personale dirigenziale penitenziario e del Corpo di Polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia
minorile, nonché delle relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia,
detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori.
Art. 8
(Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per la giustizia minorile sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del
giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni,
consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi
per l’esecuzione dei provvedimenti dell’attività giudiziaria;
b) Direzione generale per le attività internazionali: adempimenti connessi alla qualità di autorità
centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e
ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti
con le Autorità giudiziarie estere.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della
legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; attività ispettiva;
b) rapporti con le autorità giudiziarie italiane; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei
tribunali per i minorenni.
Art. 9
(Conferenza dei Capi dei dipartimenti)
1. Per l’indirizzo e il coordinamento delle attività svolte dai centri di gestione unitaria del personale e delle
risorse materiali e strumentali è istituita la conferenza dei Capi dei dipartimenti, convocata dal Ministro,
cui partecipano anche il dirigente generale e il preposto all’ufficio di diretta collaborazione interessati alle
questioni per le quali la conferenza è convocata.
2. La conferenza è altresì convocata per il coordinamento della ripartizione dei fondi di cui all’articolo 11
tra le direzioni regionali.
3. La conferenza dei Capi dei dipartimenti è convocata, con la partecipazione del preposto alla direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati, per la individuazione ed allocazione tra i centri di
responsabilità dei fondi destinati ai programmi di informatizzazione, telecomunicazione e fonia, nonché per
l’approvazione e il monitoraggio del piano triennale e dei programmi di innovazione tecnologica
predisposti e aggiornati, con cadenza almeno semestrale, dal Responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, d’intesa con i dirigenti ed i responsabili della pianificazione dei progetti informatici, di
telecomunicazione e fonia dei singoli dipartimenti.
TITOLO III
DIREZIONI REGIONALI
Art. 10
(Funzioni e compiti)
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(Funzioni e compiti)
1. Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le
articolazioni dell’amministrazione centrale.
2. Il direttore regionale:
a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che
comportano oneri di spesa;
c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240;
d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica,
anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e
l’allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi
programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale;
analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di
individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei
processi decisionali e del controllo di gestione dell’amministrazione centrale.
Art. 11
(Risorse finanziarie della direzione regionale)
1. Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), un piano di ripartizione, per l’esercizio successivo, delle spese
concernenti:
a) il funzionamento della direzione regionale;
b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono tra le direzioni regionali una
quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso
dell’esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della
parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono
essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale,
sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all’art.
3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in
favore dei funzionari delegati.
4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla
direzione regionale competente l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla
regolare attuazione dei programmi.
5. Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette all’amministrazione
centrale l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei
programmi.
Art. 12
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono
attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate
al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
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al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313;
b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della
circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.
Art. 13
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area del personale e della formazione)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione
centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici;
assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio
compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;
trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del
rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non
dirigenziale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti;
c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi
notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.
Art. 14
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle
risorse materiali, dei beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici
giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) determinazione ed erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 per
le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Art. 15
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area della statistica)
1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti
compiti:
a) attività di rilevazione e controllo dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica, seguendo i
criteri stabiliti a livello nazionale nell’ambito del programma statistico nazionale di cui decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
b) vigilanza e controllo sulla attività svolta dagli uffici per l’alimentazione dei sistemi centralizzati di
statistica.
Art. 16
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)
1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza,
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
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1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza,
i seguenti compiti:
a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse
necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica
sull’acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali
informatici delle direzioni regionali;
b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza
nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.
Art. 17
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono
attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione
centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell’amministrazione periferica; assegnazione delle risorse umane agli
uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio
compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;
trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del
rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non
dirigenziale dell’amministrazione periferica;
c) programmazione e coordinamento dell’attività dei servizi; collegamento con gli enti locali;
vigilanza sui medesimi servizi;
d) attuazione o adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione
della delinquenza minorile;
e) assegnazione agli Istituti dipendenti o convenzionati dei minori dei quali il Tribunale per i
minorenni abbia disposto il collocamento in Istituto, nonché, su disposizione del Ministero della
giustizia, dei minori provenienti da altro distretto;
f) trasferimento dei minori nell’ambito della circoscrizione del centro, curandone una opportuna
distribuzione fra gli Istituti di vario tipo dipendenti e convenzionati;
g) approvazione della tabelle vittuarie proposte dai capi degli Istituti dipendenti;
h) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; predisposizione delle esigenze
per l’approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali, compresi gli autoveicoli di servizio
ordinari e gli impianti di sicurezza, avvalendosi dei dati forniti dagli uffici interessati;
i) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari minorili; gestione
delle risorse materiali, dei beni e servizi degli uffici giudiziari minorili;
l) emanazione di indirizzi per la pianificazione delle attività contrattuali delegate agli uffici giudiziari
minorili, verifica e controllo delle stesse; determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici
giudiziari minorili; predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari minorili
del territorio, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati;
m) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
n) gestione degli immobili demaniali, fatte salve le competenze e i poteri di programmazione e
coordinamento spettanti all’amministrazione centrale.
Art. 18
(Disposizioni finali)
1.All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi
compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con
decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da
emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici
dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per
ciascun dipartimento, nelle tabelle C, D, E ed F allegate al presente decreto.
2. Con uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
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decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240, nonché la razionalizzazione e l’utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi
compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento
interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è abrogato. Fino alla data di entrata in
vigore dell’ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55. I contratti stipulati e le procedure di
progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro detta data conservano efficacia e restano
attribuiti all’amministrazione centrale.
4. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla tabella A) allegata al
presente decreto.
5. Alle ulteriori necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede mediante la soppressione
dei corrispondenti posti recati in aumento dall’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La direzione interregionale di Campania e Molise esercita i compiti e le funzioni di cui al decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
7. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria,
dell’Amministrazione penitenziaria, del dipartimento per la giustizia minorile e dell’Amministrazione degli
archivi notarili, sono rispettivamente previste dalle tabelle B, C, D, E ed F allegate al presente decreto.
Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra
rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
8. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il Ministro della
giustizia provvede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
Art. 19
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Ministero della Giustizia. Dettaglio Attività normativa http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_...
11 di 11 07/01/2011 12.12
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